Corte costituzionale
Sentenza n. 465/1991
Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 465
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 465/1991
- Data di deposito
- 13 dicembre 1991
- Data di decisione
- 4 dicembre 1991
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:465
Norme oggetto del giudizio
- 72741/7463, circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri del 14 marzo 1991
Parametri
Massime
Massima n. 17892
Se e' vero che il procedimento amministrativo non coincide con uno specifico ambito materiale di competenza, in quanto modo di esercizio delle diverse competenze, e' anche vero che la disciplina dei vari procedimenti dovra' essere affidata a fonti statali o a fonti regionali, a seconda che gli stessi attengano all'esercizio di competenze materiali proprie dello Stato o delle Regioni. E questo tanto piu' ove si consideri la connessione naturale esistente tra la disciplina del procedimento e la materia dell'organizzazione, connessione che conduce a individuare nella regolamentazione ad opera della Regione dei procedimenti amministrativi di propria spettanza un corollario della competenza regionale, richiamata nell'art. 117 della Costituzione, concernente l'"ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalle Regioni".
Massima n. 17893
Per la naturale distribuzione delle competenze normative tra Stato e Regioni desumibile dall'art. 117 Cost. (v. massima A) e altresi' per quanto in particolare dispongono l'art. 29 della legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, riguardo alla competenza delle Regioni in materia, e l'art. 17, primo comma, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, circa i limiti della potesta' regolamentare statale, deve ritenersi che i regolamenti governativi previsti dagli artt. 19 e 20 della stessa legge n. 241 del 1990, per la individuazione - nell'ambito di procedimenti dove l'attivita' dei privati risulti subordinata ad atti di consenso dell'autorita' amministrativa - dei casi di applicazione della "denuncia preventiva" e del "silenzio-assenso", non siano legittimati a disciplinare le materie di spettanza regionale e, conseguentemente, neppure i procedimenti amministrativi attinenti a tali materie.
Massima n. 17894
Dalla circolare n. 72741/7463 del 14 marzo 1991, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ha inviato a Ministeri e Regioni tre schemi di regolamento destinati ad individuare le attivita' e i termini, relativi ai procedimenti amministrativi, di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'invito a far pervenire, entro un termine prefissato "eventuali osservazioni e proposte", non risulta l'intenzione dello Stato di voler adottare una disciplina regolamentare, ai sensi dei succitati artt. 19 e 20 (al riguardo v. massima B), comprensiva anche dei procedimenti amministrativi di competenza regionale. La richiesta espressa dalla circolare mira infatti soltanto a favorire, attraverso uno scambio di informazioni e valutazioni, un rapporto collaborativo tra le varie amministrazioni, centrali e periferiche, anche ai fini dell'adozione di modelli procedurali non dissonanti. Deve quindi dichiararsi che spetta allo Stato, in relazione alla circolare suddetta, chiedere alla Regione Liguria, a fini informativi e di apporto collaborativo, elementi utili alla identificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale, nonche' osservazioni e proposte relative agli schemi di regolamenti governativi in corso di adozione per i procedimenti amministrativi di competenza statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, in relazione alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 72741/7463 del 14 marzo 1991, concernente l'attuazione degli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, chiedere alla Regione Liguria, a fini informativi e di apporto collaborativo, elementi utili alla identificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale nonché osservazioni e proposte relative agli schemi di regolamenti governativi in corso di adozione per i procedimenti amministrativi di competenza statale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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