Corte costituzionale

Sentenza n. 464/1991

Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 464

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
464/1991
Data di deposito
13 dicembre 1991
Data di decisione
4 dicembre 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:464

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Ministro dell'ambiente del 6 febbraio 1991
  • art. 3, decreto del Ministro dell'ambiente del 6 febbraio 1991
  • art. 4, decreto del Ministro dell'ambiente del 6 febbraio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 17911

Anche nei giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni vanno dichiarate inammissibili le censure formulate dall'ente ricorrente senza che a sostegno sia addotta alcuna motivazione. (Principio ribadito riguardo alla impugnativa, in ricorso della Regione Toscana, della disposizione dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 - secondo la quale la vigilanza sull'area dichiarata zona umida di "Diaccia Botrona", nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia, e' affidata al nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e alle altre forze di Polizia - e riguardo alla censura di violazione dell'art. 97 Cost., avanzata a sua volta nei confronti, oltre che dell'art. 5, degli artt. 2 e 3 del decreto suddetto: sui quali ultimi, per altri profili, v. massime B e C). - Riguardo al principio su enunciato, da ultimo: S. nn. 372/1989 e 343/1991.

Massima n. 17913

Come la Corte ha gia' affermato, la potesta' di deliberazione in ordine alla individuazione delle aree d'interesse naturalistico nazionale o internazionale su cui istituire le riserve e i parchi naturali, essendo stata affidata, dall'art. 83, quarto comma, d.P.R. 24 settembre 1977, n. 616, al Governo "nell'ambito delle funzioni d'indirizzo e coordinamento", non rientra fra le competenze in materia di parchi che, gia' attribuite al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono state trasferite, dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al Ministro dell'ambiente. Su tale ripartizione di competenze fra Ministro e Consiglio dei ministri non incide pero' l'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (concernente la dichiarazione d'importanza internazionale, agli effetti della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, della zona umida di "Diaccia Botrona" nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia) che si limita a preannunziare l'esercizio futuro di una funzione rispetto alla quale il Ministro dell'ambiente ha solo un potere d'impulso. (Inammissibilita', in relazione all'art. 2 del suddetto decreto del Ministro dell'ambiente, del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349). - S. n. 346/1990.

Massima n. 17914

Non e' idoneo a ledere le attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Regione Toscana, l'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (concernente la dichiarazione d'importanza internazionale, agli effetti della Convenzione di Ramsar, della zona umida "Diaccia Botrona" nei comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia). Tale articolo, infatti, si limita ad impegnare il Ministro dell'ambiente ad attivarsi per prendere con la Regione Toscana gli accordi richiesti dalle leggi vigenti, una volta che sul territorio della suddetta zona umida e sulla circostante area di rispetto sara' stata istituita la prevista riserva naturale. (Inammissibilita', in relazione all'art. 3 del su indicato decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991, del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. 24 settembre 1977, n. 616, e dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Massima n. 17915

Il raccordo previsto dall'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, in base al quale il Ministro dell'ambiente puo' adottare misure di salvaguardia, nelle aree individuate come zone da destinarsi a riserve naturali di importanza nazionale o internazionale, "sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso", costituisce l'attuazione del principio costituzionale di cooperazione che presiede ad ogni ipotesi in cui l'esercizio di competenze spettanti allo Stato comporta interferenze con l'esercizio di attribuzioni costituzionalmente affidate alle regioni. E' dunque in contrasto con tale principio la disposizione dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (concernente la dichiarazione d'importanza internazionale, agli effetti della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, della zona umida di "Diaccia Botrona", nei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia) che al riguardo prevede l'applicazione di misure di salvaguardia, indicate in allegato, fino all'istituzione dell'area protetta e comunque per un periodo non superiore a tre anni, senza subordinarla al parere obbligatorio della Regione Toscana. E' infatti indubbio, nel caso, che tali misure incidano su materie (come l'agricoltura e le foreste, la caccia e pesca, la viabilita', l'urbanistica, il turismo) che gli artt. 117 e 118 Cost. attribuiscono alle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto ordinario. Va pertanto dichiarato, in accoglimento del ricorso della Regione Toscana, che non spetta al Ministro dell'ambiente adottare, ai sensi del su indicato art. 4 del decreto 6 febbraio 1991, senza aver prima interpellato la Regione, le misure di salvaguardia in questione, con conseguente annullamento dello stesso art. 4.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al Ministro dell'ambiente adottare le misure di salvaguardia nelle aree individuate come zone da destinarsi a riserve naturali d'importanza nazionale o internazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 1991 (Dichiarazione d'importanza internazionale della zona umida di "Diaccia Botrona" nei comuni di Grosseto e di Castiglione della Pescaia), senza che siano sentite le regioni interessate ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere e questo non sia stato espresso e, conseguentemente, annulla l'art. 4 del decreto impugnato;

Dichiara inammissibile il ricorso, in relazione agli artt. 2, 3 e 5 del suddetto decreto del Ministro dell'ambiente, proposto dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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