Corte costituzionale
Sentenza n. 453/1991
Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 453
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 453/1991
- Data di deposito
- 13 dicembre 1991
- Data di decisione
- 4 dicembre 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:453
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 63 del 19 febbraio 1991
- art. 7, comma 3, decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 63 del 19 febbraio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 17923
In materia di politica agricola comune (P.A.C.) per realizzare gli obiettivi prefissi - quali l'incremento della produttivita', il miglioramento del reddito di quanti lavorano nell'agricoltura, la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti - il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea (che all'agricoltura dedica il titolo II della parte II, artt. 38 ss.) ha previsto una serie di interventi e di misure, la cui attuazione ha fatto si' che l'agricoltura sia divenuta negli Stati membri un settore economico caratterizzato dalla direzione e dall'incidenza dei pubblici poteri, che si identificano nelle istituzioni comunitarie quanto meno a livello di indirizzi vincolanti: in una tale ottica, l'intervento normativo statale deve tendere, da un lato, a soddisfare l'obbligo primario dello Stato di garantire l'osservanza del Trattato CEE, e, dall'altro, ad assicurare, pur nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni, una applicazione soddisfacente ed omogenea delle norme comunitarie e della politica agricola comune di cui esse sono strumento ed estrinsecazione.
Massima n. 17924
In ordine all'impugnativa, da parte della Regione Emilia Romagna, per lamentata violazione delle competenze della Regione, dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura 19 febbraio 1991, n. 63, secondo cui l'intervento ivi previsto, per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia agricola e' attuato dal Ministro dell'agricoltura, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA, vi e' carenza di interesse a ricorrere. Da un lato infatti la ricorrente non contesta in radice la presenza di qualsivoglia ruolo degli organi statali in materia, e dall'altro la norma si limita ad una semplice elencazione senza precisare quali siano il ruolo e la funzione attribuiti ai singoli soggetti elencati, non avendo alcun rilievo l'ordine in cui gli stessi sono menzionati. (Inammissibilita', in ordine all'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63, del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia Romagna, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - Nello stesso senso, riguardo a questione sollevata sull'identica norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura 8 febbraio 1990, n. 35: S. n. 448/1990.
Massima n. 17925
L'art. 7, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura 19 febbraio 1991, n. 63, intitolato "incentivazione all'imboschimento" e contenente, nella parte censurata, l'elencazione delle cosidette "zone preferenziali", nelle quali e' possibile la concessione degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria, pur riproducento l'elenco gia' contenuto nell'art. 6 del decreto ministeriale n. 35 del 1990, apporta alla disposizione precedente una sostanziale modifica. Percio', non potendo sostenersi che esso abbia natura meramente compilativa e che non presenti alcun contenuto provvedimentale e non abbia quindi effetti invasivi, va respinta la eccezione di inammissibilita' opposta, al riguardo, al ricorso della Regione Emilia Romagna per conflitto di attribuzione.
Massima n. 17926
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, nei giudizi per conflitto di attribuzione non e' applicabile l'istituto della acquiescenza. (Fattispecie avente per oggetto il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia Romagna nei confronti dello Stato in ordine a disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63. Sul punto: massima C). - In senso conforme v. da ultimo S. n. 278/1991.
Massima n. 17927
Nella disciplina della concessione degli aiuti comunitari all'imboschimento delle superfici agricole un intervento dello Stato appare ampiamente giustificato, in quanto una operazione complessa e delicata in tutti i suoi aspetti, quale e' appunto quella del passaggio di terreni dalla produzione agricola ad una destinazione boschiva, esige indubbiamente una omogeneita' di criteri nella scelta delle aree su cui operare in via preferenziale, che, quanto meno nella forma dell'atto di indirizzo e coordinamento, vincoli le regioni nel campo di attivita' che resta loro riservato. Peraltro, nel caso, la impugnata disposizione dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63, deve essere riconosciuta invasiva delle competenze regionali, giacche', pur presentando, nell'elencare le zone preferenziali, le caratteristiche strutturali tipiche dell'atto di indirizzo e coordinamento e lasciando quindi alle regioni uno spazio di azione che consenta di tenere nel dovuto conto le diverse realta' e le peculiarita' di ognuna di esse, avrebbe dovuto essere emanata nelle forme richieste per tali atti dai commi 5 e 6 dell'art. 9 della legge n. 86 del 1989, vale a dire con legge o atto equiparato, o mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri. Va pertanto dichiarato, in accoglimento del ricorso della Regione Emilia-Romagna, che non spetta allo Stato individuare con decreto ministeriale le zone preferenziali per la concessione degli aiuti all'imboschimento di cui agli artt. 20 e ss. del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunita' europee, come modificato dal regolamento CEE n. 1609/89 del Consiglio stesso, con conseguente annullamento del suindicato art. 7, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63. - Sulle caratteristiche strutturali dell'atto di indirizzo e coordinamento: S. n. 389/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto, in ordine all'art. 1, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
Dichiara che non spetta allo Stato individuare con decreto ministeriale le zone preferenziali per la concessione degli aiuti all'imboschimento di cui agli artt. 20 e ss. del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunità europee, come modificato dal regolamento CEE n. 1609/89 del Consiglio stesso;
Annulla conseguentemente l'art. 7, terzo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 febbraio 1991, n. 63.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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