Corte costituzionale
Sentenza n. 452/1991
Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 452
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 452/1991
- Data di deposito
- 13 dicembre 1991
- Data di decisione
- 4 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:452
Norme oggetto del giudizio
- art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 11, legge n. 53 del 21 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17704
Per tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiono qualsiasi funzione nelle relative operazioni hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata di esse e i giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa. Da tale equiparazione legislativa discende che, come nel corso del normale svolgimento del rapporto di lavoro matura per il lavoratore il diritto al riposo settimanale, allo stesso indubbiamente spetta il recupero immediato del riposo festivo perduto a causa dell'attivita' svolta nelle operazioni elettorali. Viene meno, quindi, nel caso in questione, il presupposto della prospettata censura di incostituzionalita' per violazione del diritto al riposo settimanale e dell'altra ad essa connessa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, Cost.) - Su questioni sorte in materia riguardo alla legislazione anteriore al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: S. nn. 35/1981 e 124/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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