Corte costituzionale
Sentenza n. 449/1991
Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 449
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 449/1991
- Data di deposito
- 13 dicembre 1991
- Data di decisione
- 4 dicembre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:449
Norme oggetto del giudizio
- art. 260, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 17177
L'aver condizionato l'esercizio dell'azione penale per determinati reati militari, fra cui la diffamazione aggravata, alla richiesta del Comandante del Corpo a cui l'imputato appartiene, e non alla querela della parte offesa, e' giustificato dal fatto che nei reati militari e' sempre presente la lesione di un interesse pubblico (offesa alla disciplina ed al servizio) che non tollera la subordinazione all'interesse privato caratteristica della querela. Tuttavia l'esigenza - indispensabile corollario del combinarsi dei principi di imparzialita' e ragionevolezza - che colui il quale deve attivare la condizione di promovibilita' dell'azione penale sia il piu' possibile estraneo ai fatti per cui si procede e il rischio che la decisione sull'opportunita' di procedere o no possa apparire quanto meno non serena, non consentono che l'esercizio della richiesta di procedimento sia rimessa al Comandante del Corpo anche nel caso in cui questi sia parte offesa dal reato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti, allorche' il militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata, siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore. - Sul fondamento dell'istituto della richiesta del Comandante di Corpo: S. n. 42/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandnate del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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