Corte costituzionale

Sentenza n. 449/1991

Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 449

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
449/1991
Data di deposito
13 dicembre 1991
Data di decisione
4 dicembre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:449

Norme oggetto del giudizio

  • art. 260, comma 2, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 17177

L'aver condizionato l'esercizio dell'azione penale per determinati reati militari, fra cui la diffamazione aggravata, alla richiesta del Comandante del Corpo a cui l'imputato appartiene, e non alla querela della parte offesa, e' giustificato dal fatto che nei reati militari e' sempre presente la lesione di un interesse pubblico (offesa alla disciplina ed al servizio) che non tollera la subordinazione all'interesse privato caratteristica della querela. Tuttavia l'esigenza - indispensabile corollario del combinarsi dei principi di imparzialita' e ragionevolezza - che colui il quale deve attivare la condizione di promovibilita' dell'azione penale sia il piu' possibile estraneo ai fatti per cui si procede e il rischio che la decisione sull'opportunita' di procedere o no possa apparire quanto meno non serena, non consentono che l'esercizio della richiesta di procedimento sia rimessa al Comandante del Corpo anche nel caso in cui questi sia parte offesa dal reato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 260, secondo comma, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti, allorche' il militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata, siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore. - Sul fondamento dell'istituto della richiesta del Comandante di Corpo: S. n. 42/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandnate del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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