Corte costituzionale
Sentenza n. 441/1991
Corte cost., sent. 9 dicembre 1991, n. 441
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 441/1991
- Data di deposito
- 9 dicembre 1991
- Data di decisione
- 2 dicembre 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:441
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 607 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 17656
Il canone dei fondi concessi in enfiteusi in epoca antecedente al 28 ottobre 1941, come determinato dalla legge n. 607/1966, e di conseguenza anche il capitale di affranco, sono debiti di valuta e come tali legati al principio nominalistico (art. 1277 cod. civ.), che esclude la possibilita' di rivalutazione monetaria della somma dovuta. Introdurre limiti all'applicazione di tale principio non rientra nei poteri della Corte costituzionale, tanto piu' in casi come quello in esame, nel quale non si potrebbe certamente ammettere una rivalutazione piena di canoni in base agli indici di deprezzamento della moneta dal 1947 ad oggi, che porterebbe il valore nominale dei canoni relativi alle enfiteusi anteriori al 28 ottobre 1941 a livelli piu' elevati di quelli attingibili, pur dopo la sentenza n. 406/1988, col sistema di aggiornamento previsto dalla legge n. 1138 del 1970, per le enfiteusi costituite successivamente a quella data. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione). - Riguardo alla impossibilita', per la Corte costituzionale, di introdurre dei limiti all'applicazione del principio nominalistico: S. n. 107/1981 e O. nn. 64/1988 e 463/1989. - In materia di rivalutazione del capitale di affranco per le enfiteusi costituite in epoca successiva al 28 ottobre 1941: S. n. 406/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modica - Sezione distaccata di Ispica con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze