Corte costituzionale

Sentenza n. 419/1991

Corte cost., sent. 19 novembre 1991, n. 419

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
419/1991
Data di deposito
19 novembre 1991
Data di decisione
6 novembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:419

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938

Parametri

Massime

Massima n. 17623

La procedura disposta dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che riconosce al decreto di ingiunzione di pagamento, emesso dal giudice su ricorso dell'Istituto autonomo case popolari contro l'inquilino moroso, natura di titolo esecutivo per lo sfratto e per l'esecuzione sui beni mobili del debitore, non e' lesiva degli artt. 3 e 24 Cost.. Non sussiste, infatti, giuridicamente, identita' di situazione tra inquilino di una privata abitazione e concessionario di un alloggio popolare, atteso che, nel primo caso, il rapporto di locazione ha un fine di remunerazione del capitale investito dal proprietario-locatore e, nel secondo, di soddisfacimento dell'obbligo dell'Istituto di fornire l'abitazione popolare a categorie meno abbienti di cittadini con canoni inferiori a quelli correnti sul mercato. Peraltro, in attesa di un'auspicabile riforma, anche nella vigenza dell'attuale disciplina, il giudice puo' adeguarsi ad una interpretazione piu' rispettosa della riconosciuta rilevanza costituzionale del diritto all' abitazione, disponendo, nella pienezza di contraddittorio consentita nella fase di opposizione - ove nel frattempo si sia provveduto al pagamento - la revoca dell'ingiunzione, ovvero la sospensione, con semplice decreto, dell'esecuzione: sospensione che, ammessa originariamente (in base all'ottavo comma della disposizione impugnata) in via di eccezione, "in casi gravi", va ormai considerata - alla luce dell'evoluzione legislativa che per le locazioni si registra riguardo allo sfratto per morosita' - ordinaria regola del giudicare, anche in relazione agli aspetti sociali e umani della situazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Riguardo ai commi terzo e settimo dello stesso art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, dichiarati costituzionalmente illegittimi "nella parte in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 cod. proc. civ. per l'ordinario procedimento imgiuntivo": S. n. 159/1969; - Sulla progressiva valorizzazione del diritto a permanere nell'abitazione, a compenso della insufficienza del mercato, sino alla formulazione di un diritto sociale fondamentale all'abitazione che connota la nostra forma di Stato: S. nn. 217/1988 e 404/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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