Corte costituzionale
Sentenza n. 419/1991
Corte cost., sent. 19 novembre 1991, n. 419
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 419/1991
- Data di deposito
- 19 novembre 1991
- Data di decisione
- 6 novembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:419
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, regio decreto n. 1165 del 28 aprile 1938
Parametri
Massime
Massima n. 17623
La procedura disposta dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che riconosce al decreto di ingiunzione di pagamento, emesso dal giudice su ricorso dell'Istituto autonomo case popolari contro l'inquilino moroso, natura di titolo esecutivo per lo sfratto e per l'esecuzione sui beni mobili del debitore, non e' lesiva degli artt. 3 e 24 Cost.. Non sussiste, infatti, giuridicamente, identita' di situazione tra inquilino di una privata abitazione e concessionario di un alloggio popolare, atteso che, nel primo caso, il rapporto di locazione ha un fine di remunerazione del capitale investito dal proprietario-locatore e, nel secondo, di soddisfacimento dell'obbligo dell'Istituto di fornire l'abitazione popolare a categorie meno abbienti di cittadini con canoni inferiori a quelli correnti sul mercato. Peraltro, in attesa di un'auspicabile riforma, anche nella vigenza dell'attuale disciplina, il giudice puo' adeguarsi ad una interpretazione piu' rispettosa della riconosciuta rilevanza costituzionale del diritto all' abitazione, disponendo, nella pienezza di contraddittorio consentita nella fase di opposizione - ove nel frattempo si sia provveduto al pagamento - la revoca dell'ingiunzione, ovvero la sospensione, con semplice decreto, dell'esecuzione: sospensione che, ammessa originariamente (in base all'ottavo comma della disposizione impugnata) in via di eccezione, "in casi gravi", va ormai considerata - alla luce dell'evoluzione legislativa che per le locazioni si registra riguardo allo sfratto per morosita' - ordinaria regola del giudicare, anche in relazione agli aspetti sociali e umani della situazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Riguardo ai commi terzo e settimo dello stesso art. 32 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, dichiarati costituzionalmente illegittimi "nella parte in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 cod. proc. civ. per l'ordinario procedimento imgiuntivo": S. n. 159/1969; - Sulla progressiva valorizzazione del diritto a permanere nell'abitazione, a compenso della insufficienza del mercato, sino alla formulazione di un diritto sociale fondamentale all'abitazione che connota la nostra forma di Stato: S. nn. 217/1988 e 404/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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