Corte costituzionale
Sentenza n. 418/1991
Corte cost., sent. 19 novembre 1991, n. 418
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 418/1991
- Data di deposito
- 19 novembre 1991
- Data di decisione
- 6 novembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:418
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 7, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 17636
Il contesto normativo nel quale si inserisce l'impugnato art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere interpretato alla luce delle pronunce, intervenute medio tempore, della Corte costituzionale in materia di integrazione al minimo di piu' pensioni. Percio' il diritto alla c.d. "cristallizzazione" della pensione integrata, a seguito della perdita del diritto alla integrazione, previsto dalla disposizione in questione, va riconosciuto non soltanto nell'ipotesi (di cui al primo comma dell'indicato art. 6) di perdita del diritto alla integrazione per superamento dei limiti di reddito, ma altresi' nei casi in cui tale perdita sia avvenuta in forza del divieto (sancito, a partire dal 1 ottobre 1983, dal terzo comma) della doppia integrazione: ne consegue che, a decorrere da tale data, il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto alla integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione resta ferma all'importo gia' percepito - in cio', appunto consiste la "cristallizzazione" - senza subire alcuna riduzione, fino al suo riassorbimento, conseguente agli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica. E va quindi respinta la censura di incostituzionalita' prospettata dal giudice a quo in base al contrario assunto che la norma impugnata consentisse la "cristallizzazione" della pensione integrata nella sola ipotesi di perdita del diritto all'integrazione per superamento dei limiti di reddito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Riguardo all'art. 6, terzo comma, del d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638/1983: S. nn. 184/1988 e 503/1988; - Sull'integrazione al minimo, in generale, con riferimenti anche alla succitata disposizione, v.,oltre alle due sentenze sopra indicate: S. n. 314/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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