Corte costituzionale

Sentenza n. 404/1991

Corte cost., sent. 12 novembre 1991, n. 404

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
404/1991
Data di deposito
12 novembre 1991
Data di decisione
4 novembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:404

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 17598

Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, seguita da quella della commissione centrale delle imposte, l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod.proc.civ. e' applicabile al procedimento innanzi alle commissioni tributarie, ove ne ricorrano i presupposti, e d'altronde la stessa Corte costituzionale, in termini piu' generali, ha affermato che la disciplina del processo comune e' riferibile anche al procedimento tributario ove sia con esso compatibile. Non sussiste quindi il contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento del procedimento, denunciato sul presupposto che al procedimento avanti le commissioni tributarie l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod.proc.civ. non sarebbe applicabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost..) - Sull'applicabilita' al procedimento tributario della disciplina del procedimento comune v. S. n. 560/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata quanto all'applicazione dell'art. 295 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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