Corte costituzionale
Sentenza n. 404/1991
Corte cost., sent. 12 novembre 1991, n. 404
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 404/1991
- Data di deposito
- 12 novembre 1991
- Data di decisione
- 4 novembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:404
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 17598
Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, seguita da quella della commissione centrale delle imposte, l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod.proc.civ. e' applicabile al procedimento innanzi alle commissioni tributarie, ove ne ricorrano i presupposti, e d'altronde la stessa Corte costituzionale, in termini piu' generali, ha affermato che la disciplina del processo comune e' riferibile anche al procedimento tributario ove sia con esso compatibile. Non sussiste quindi il contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento del procedimento, denunciato sul presupposto che al procedimento avanti le commissioni tributarie l'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod.proc.civ. non sarebbe applicabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, Cost..) - Sull'applicabilita' al procedimento tributario della disciplina del procedimento comune v. S. n. 560/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata quanto all'applicazione dell'art. 295 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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