Corte costituzionale

Sentenza n. 391/1991

Corte cost., sent. 31 ottobre 1991, n. 391

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
391/1991
Data di deposito
31 ottobre 1991
Data di decisione
15 ottobre 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:391

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 452 del 21 dicembre 1990
  • art. 15, decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 452 del 21 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17619

La materia della formazione professionale, come si evince dagli artt. 117 e 118 Cost., in relazione anche agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alle specifiche previsioni della legge-quadro sulla formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, rientra nelle competenze regionali, che pertanto si estendono a tutte le attivita' destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale per qualsiasi attivita' professionale e per qualsiasi finalita' (mentre allo Stato e' riservato solo il controllo preventivo sulle materie di insegnamento). E poiche' e' senz'altro da escludere - anche per la mancanza, nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, (v. massima C) di previsioni specifiche in tal senso - la esistenza di un interesse nazionale che esiga nella disciplina della materia uniformita' di criteri, vanno ritenuti lesivi della suddetta competenza regionale, e pertanto annullati, gli artt. 15 e 16 del decreto del Ministro dell'industria 21 dicembre 1990, n. 452 che, in attuazione della suindicata legge n. 39 del 1989, hanno disciplinato i corsi di formazione professionale degli agenti di affari in mediazione prevedendone le modalita' organizzative, la composizione del piano di studi e i criteri di composizione delle commissioni esaminatrici.

Massima n. 17620

Alla luce delle regole costituzionali relative all'ordine delle fonti normative e dell'espresso disposto dell'art. 17, primo comma, lett. b, e terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, va riaffermato il principio che un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale non puo' porre norme dirette a limitare la sfera delle competenze delle Regioni in materie ad esse attribuite. - In questo senso: S. n. 204/1991

Massima n. 17621

Riguardo ai limiti delle competenze delle Regioni apponibili a salvaguardia dell'interesse nazionale, va ribadito che solo il legislatore statale puo' individuare e definire quello che rientra in tale interesse.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, norme regolamentari di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore, e conseguentemente annulla gli art. 15 e 16 del decreto ministeriale 2 dicembre 1990, n. 452 (Regolamento recante Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze