Corte costituzionale
Sentenza n. 391/1991
Corte cost., sent. 31 ottobre 1991, n. 391
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 391/1991
- Data di deposito
- 31 ottobre 1991
- Data di decisione
- 15 ottobre 1991
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:391
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 452 del 21 dicembre 1990
- art. 15, decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 452 del 21 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 17619
La materia della formazione professionale, come si evince dagli artt. 117 e 118 Cost., in relazione anche agli artt. 35 e 36 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alle specifiche previsioni della legge-quadro sulla formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, rientra nelle competenze regionali, che pertanto si estendono a tutte le attivita' destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale per qualsiasi attivita' professionale e per qualsiasi finalita' (mentre allo Stato e' riservato solo il controllo preventivo sulle materie di insegnamento). E poiche' e' senz'altro da escludere - anche per la mancanza, nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, (v. massima C) di previsioni specifiche in tal senso - la esistenza di un interesse nazionale che esiga nella disciplina della materia uniformita' di criteri, vanno ritenuti lesivi della suddetta competenza regionale, e pertanto annullati, gli artt. 15 e 16 del decreto del Ministro dell'industria 21 dicembre 1990, n. 452 che, in attuazione della suindicata legge n. 39 del 1989, hanno disciplinato i corsi di formazione professionale degli agenti di affari in mediazione prevedendone le modalita' organizzative, la composizione del piano di studi e i criteri di composizione delle commissioni esaminatrici.
Massima n. 17620
Alla luce delle regole costituzionali relative all'ordine delle fonti normative e dell'espresso disposto dell'art. 17, primo comma, lett. b, e terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, va riaffermato il principio che un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale non puo' porre norme dirette a limitare la sfera delle competenze delle Regioni in materie ad esse attribuite. - In questo senso: S. n. 204/1991
Massima n. 17621
Riguardo ai limiti delle competenze delle Regioni apponibili a salvaguardia dell'interesse nazionale, va ribadito che solo il legislatore statale puo' individuare e definire quello che rientra in tale interesse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato adottare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, norme regolamentari di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore, e conseguentemente annulla gli art. 15 e 16 del decreto ministeriale 2 dicembre 1990, n. 452 (Regolamento recante Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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