Corte costituzionale

Sentenza n. 389/1991

Corte cost., sent. 31 ottobre 1991, n. 389

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
389/1991
Data di deposito
31 ottobre 1991
Data di decisione
15 ottobre 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:389

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge della Regione Campania n. 14 del 3 luglio 1973

Parametri

Massime

Massima n. 17604

Secondo un recente orientamento della Corte costituzionale riguardo ai problemi della retroattivita' delle leggi regionali, il principio della continuita' o (piu' esattamente) dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello Stato - gia' ritenuto, dalla precedente giurisprudenza, specie per i casi di successione di legge regionale a legge statale - come un ostacolo assoluto dall'art. 117 Cost. alla potesta' delle regioni di emanare leggi retroattive, non puo' piu' considerarsi tale. Conseguentemente, nella definizione di questioni sollevate con riferimento alla successione temporale fra leggi regionali, si e' affermato che l'art. 11 disp. prelim. cod. civ. non puo' assumere per il legislatore regionale altro diverso significato da quello che esso assume per quello statale, cioe' che, ad esclusione della materia penale (ex art. 25 Cost.), materia peraltro estranea alla competenza normativa delle regioni, per l'uno come per l'altro, e' possibile l'emanazione di norme con efficacia retroattiva. Tale affermazione, pur non comportando necessariamente il superamento del principio dell'unita' dell'ordinamento come limite alla retroattivita' delle leggi regionali, costituisce espressione della tendenza, sempre piu' netta, a considerare preminente, in tale problematica, il carattere pariordinato o di uguale valore giuridico, sia pur nei limiti previsti dalla Costituzione, della legislazione regionale rispetto a quella statale, in un sistema, come il nostro, di pluralismo delle fonti normative primarie. - In questo senso: S. nn. 713/1988 e 19/1989; - Nel senso che la regione non possa regolare retroattivamente situazioni contemplate da una norma statale senza violare il principio dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello Stato: S. nn. 44/1957, 91/1982, 13/1980, 23/1978, 123/1957; - Sulla costituzionalizzazione del principio della irretroattivita' della legge soltanto riguardo alla materia penale: a) con riferimento a leggi dello Stato: S. nn. 155/1990, 199/1986, 36/1985, 194/1976, 118/1957; b) con riferimento a leggi regionali: S. nn. 23/1967 e 19/1970.

Massima n. 17605

Secondo le tendenze di recente delineatesi nella giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di retroattivita' delle leggi regionali, (ved. massima A), e' da escludere che il principio dell'unita' dell'ordinamento statale si possa continuare a considerare come un ostacolo assoluto alla modificabilita', ad opera della legislazione delle regioni, di situazioni prodotte da leggi dello Stato. Al principio di unita', percio', va attribuito il significato di garantire, piu' che la sua continuita' temporale, la coerenza e ragionevolezza del sistema, quale parametro indicativo dell'esigenza di assicurare il coordinamento della legge regionale con la legislazione statale preesistente; cosicche', subentrando la prima alla seconda nella disciplina della stessa materia, il sacrificio di posizioni facenti capo alla legislazione statale preesistente puo' essere considerato ragionevole solo se il permanere del precedente assetto risulti del tutto incompatibile con l'innovativa disciplina regionale. - Riguardo alla sottrazione ad ogni possibile intervento legislativo delle situazioni gia' regolate dalla legge statale se alla legge regionale, sottentrata a quella, fosse in modo assoluto interdetta la emanazione di norme retroattive: S. n. 279/1984; - Sulla riferibilita' al canone della ragionevolezza, della giurisprudenza della Corte sulla possibile illegittimita' costituzionale, in generale, di leggi retroattive che, pur non toccando l'unico espresso divieto ex. art. 25 Cost., contraddicano, proprio perche' retroattive, altri principi o valori costituzionali; nonche' dello stesso principio della irretroattivita' della legge - cosi' come sancito dall'art. 11 disp. prelim. cod. civ., - come regola essenziale del sistema cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve attenersi: S. nn. 123/1988, 199/1986, 194/1976, S. n. 155/1990.

Massima n. 17607

La legge Regione Campania 3 luglio 1973, n.14, con l'impugnato art. 7 ha modificato i requisiti per la concessione delle borse di studio con una disciplina in virtu' della quale i soggetti non risultanti in possesso dei nuovi requisiti, ancorche' titolari di borse di studio pluriennali conseguite in base alla precedente legislazione statale, sono stati privati della possibilita' di godere delle restanti annualita' senza che cio' risulti indispensabile nel quadro complessivo della nuova normativa, tanto piu' in quanto le situazioni e i rapporti di cui si tratta sono ormai in via di esaurimento. L'assoggettamento al nuovo regime anche dei rapporti in corso appare cosi' privo di ogni giustificazione in termini di compatibilita' e come tale va riconosciuto lesivo del principio dell'unita' dell'ordinamento giuridico statale quale limite, nei casi di successione di legge regionale a legge statale (ved. massima B), della potesta' della Regione di emanare norme retroattive. L'art. 7 della legge della Regione Campania 3 luglio 1973, n. 14, va percio' dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 117 Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Campania 3 luglio 1973, n. 14 (Assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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