Corte costituzionale
Sentenza n. 388/1991
Corte cost., sent. 17 ottobre 1991, n. 388
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 388/1991
- Data di deposito
- 17 ottobre 1991
- Data di decisione
- 9 ottobre 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:388
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 17602
Nell'odierna visione delle comunita' locali (comuni, province e, a fortiori, regioni) e delle rispettive rappresentanze viste nell'interezza delle popolazioni di cui si sostanziano, di fronte alla quale appaiono superate le concezioni cui si ispirava la vecchia legge comunale e provinciale, e' da escludere che la previsione - relativa alla ineleggibilita' a consigliere regionale dei dipendenti della Regione, sancita dall'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 - che la causa di ineleggibilita' possa farsi cessare solo con le dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa del candidato, trovi fondamento nell'esigenza di evitare un conflitto di interessi, altrimenti insolubile, fra il candidato e l'ente di cui il Consiglio costituisce l'organo rappresentativo. - Sulle diverse concezioni, antica ed attuale, delle autonomie locali: S. n. 97/1991.
Massima n. 17603
La disciplina delle cause di ineleggibilita' a consigliere regionale del dipendente regionale (del tutto analoga a quella - che peraltro esula dal giudizio a quo - relativa alla ineleggibilita' a consigliere provinciale o comunale dei dipendenti di province e comuni) laddove si dispone, a differenza di quanto previsto per tutte le altre categorie di pubblici dipendenti, che la causa di ineleggibilita' cessi solo con le dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa alla data fissata per la presentazione della candidatura, viola gli artt. 3 e 51 della Costituzione, sia per l'irragionevolezza del maggior rigore adottato nei confronti del dipendente regionale, che non trova giustificazione alcuna giacche' non puo' certamente configurarsi una diversa e maggiore possibilita' di condizionamento del voto nella semplice sussistenza del rapporto di impiego con la regione, per giunta a qualsiasi livello di importanza e responsabilita', sia per il contrasto radicale tra la previsione delle dimissioni dall'impiego e il principio costituzionale secondo cui chi e' chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto alla conservazione del posto di lavoro: ne consegue l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. - Sul diritto alla conservazione del posto di lavoro della persona chiamata a funzioni pubbliche elettive v. in particolare S. n. 6/1960.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 9 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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