Corte costituzionale

Sentenza n. 380/1991

Corte cost., sent. 10 ottobre 1991, n. 380

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
380/1991
Data di deposito
10 ottobre 1991
Data di decisione
8 ottobre 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:380

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
  • art. 2, comma 1, legge n. 91 del 31 marzo 1977
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 4, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
  • legge n. 91 del 31 marzo 1977

Parametri

Massime

Massima n. 17559

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 124/1991.

Massima n. 17560

Diversamente dall'invalidita' conseguenziale prevista dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'inapplicabilita' di una norma secondaria, legata da un nesso di complementarita' e insieme di subordinazione funzionale alla norma primaria dichiarata costituzionalmente illegittima, e' una conseguenza automatica, che non va dichiarata dalla Corte, ma deve essere valutata volta per volta dal giudice di merito, derivandone la inammissibilita' della relativa questione di costituzionalita' (ved. massima C).

Massima n. 17561

Lo stretto legame che intercede tra le disposizioni dell'art. 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, che escludono (art. 2, primo comma) la computabilita' degli incrementi dell'indennita' di contingenza maturati dopo il 1 febbraio 1977 nelle mensilita' di retribuzione ulteriori alla tredicesima, previste in settori diversi da quello dell'industria e, rispettivamente, (art. 4) comminano la nullita' delle clausole contrattuali contrarie, fa si' che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della prima disposizione, pronunciata con sentenza n. 124/1991, comporta automaticamente, con la inapplicabilita' dell'una, la inapplicabilita' dell'altra, senza che sia necessario - contro quanto ritenuto dal giudice a quo, con improprio richiamo ai principi della invalidita' conseguenziale (ved. massima B) - che anche questa sia dichiarata illegittima. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost..).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12 (Norma per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124 del 1991, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del citato decreto-legge, sollevata, in riferimento alle stesse norme, dalla Corte sopra nominata con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze