Corte costituzionale
Sentenza n. 380/1991
Corte cost., sent. 10 ottobre 1991, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 380/1991
- Data di deposito
- 10 ottobre 1991
- Data di decisione
- 8 ottobre 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:380
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- art. 2, comma 1, legge n. 91 del 31 marzo 1977
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 4, decreto-legge n. 12 del 1° febbraio 1977
- legge n. 91 del 31 marzo 1977
Parametri
Massime
Massima n. 17559
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 124/1991.
Massima n. 17560
Diversamente dall'invalidita' conseguenziale prevista dall'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'inapplicabilita' di una norma secondaria, legata da un nesso di complementarita' e insieme di subordinazione funzionale alla norma primaria dichiarata costituzionalmente illegittima, e' una conseguenza automatica, che non va dichiarata dalla Corte, ma deve essere valutata volta per volta dal giudice di merito, derivandone la inammissibilita' della relativa questione di costituzionalita' (ved. massima C).
Massima n. 17561
Lo stretto legame che intercede tra le disposizioni dell'art. 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, che escludono (art. 2, primo comma) la computabilita' degli incrementi dell'indennita' di contingenza maturati dopo il 1 febbraio 1977 nelle mensilita' di retribuzione ulteriori alla tredicesima, previste in settori diversi da quello dell'industria e, rispettivamente, (art. 4) comminano la nullita' delle clausole contrattuali contrarie, fa si' che la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della prima disposizione, pronunciata con sentenza n. 124/1991, comporta automaticamente, con la inapplicabilita' dell'una, la inapplicabilita' dell'altra, senza che sia necessario - contro quanto ritenuto dal giudice a quo, con improprio richiamo ai principi della invalidita' conseguenziale (ved. massima B) - che anche questa sia dichiarata illegittima. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost..).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12 (Norma per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124 del 1991, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del citato decreto-legge, sollevata, in riferimento alle stesse norme, dalla Corte sopra nominata con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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