Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1991

Corte cost., sent. 31 gennaio 1991, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/1991
Data di deposito
31 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:38

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero lavoro e previdenza sociale n. 32 del 2 aprile 1990

Parametri

  • art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 117, Costituzione
  • art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 118, Costituzione
  • art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 18, lett.i, legge n. 845 del 21 dicembre 1978
  • art. 18, lett. h., legge n. 845 del 21 dicembre 1978

Massime

Massima n. 16967

La responsabilita' dello Stato verso la Comunita' in ordine alla corretta utilizzazione dei contributi comunitari giustifica l'attribuzione allo stesso Stato - con la impugnata circolare del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale - di compiti di controllo e vigilanza sugli operatori in ordine alle azioni di formazione professionale cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Non ne risulta quindi vulnerata la competenza delle Regioni in materia di istruzione professionale, e cio' anche perche' il controllo e la vigilanza dello Stato, in base alle stesse previsioni della circolare, andranno effettuati, secondo la forma piu' autentica del principio di cooperazione, con la diretta e paritaria partecipazione degli organi regionali, mentre nulla impedisce che anche le regioni possano procedere, a loro volta, ad autonome operazioni di verifica. Ne' rileva in contrario che riguardo alle suddette funzioni di vigilanza e controllo sia prevista un'azione di coordinamento e indirizzo da parte degli Ispettorati regionali del lavoro, giacche' i destinatari di tale azione (secondo quanto previsto, in linea generale, dall'art. 3, quinto comma, della lege 22 luglio 1961, n. 628) vanno chiaramente individuati negli Ispettorati provinciali, ai quali direttamente spetta, secondo la circolare, effettuare la vigilanza, e neppure che nel testo della circolare gli atti di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo degli Ispettorati siano (impropriamente) qualificati "atti di polizia amministrativa". (Spettanza allo Stato e per esso agli Ispettorati del lavoro, del potere di svolgere, d'intesa con le Regioni interessate, l'attivita' di vigilanza e controllo di cui alla circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 32 del 2 aprile 1990, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in ordine alla corretta utilizzazione di contributi del Fondo sociale europeo). - Per analoghe conclusioni, in tema di controlli sulle aziende beneficiarie di aiuti comunitari nel settore agricolo: S. n. 448/1990; - Sul Fondo sociale europeo, quale strumento essenziale di promozione dell'occupazione: S. n. 216/1987.

Massima n. 16968

La legge-quadro sulla formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, prevede all'art. 18, lett. h ed i, che le attivita' ivi previste (assistenza tecnica e finanziamento dei progetti speciali di formazione professionale, nei casi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro; organizzazione e finanziamento di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale) siano svolte dallo Stato d'intesa con le regioni. Di conseguenza la espressione usata, in uno degli allegati della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 aprile 1990, n. 32, nell'includere le funzioni di vigilanza sulle suddette attivita', - funzioni nella circolare stessa previste - fra quelle di "competenza esclusiva del Ministero del lavoro", e' impropria quando non tecnicamente errata, dovendosi ritenere che la necessita' della procedura d'intesa anche per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, discenda con evidenza dalle norme richiamate dalla circolare stessa, la quale, quindi, non puo' che essere interpretata conformemente alla legge-quadro ed alla Costituzione. (Spettanza allo Stato, e per esso agli Ispettorati del lavoro, del potere di svolgere, in ordine alle attivita' di formazione professionali di cui agli artt. 18, lett. h ed i, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, d'intesa con le Regioni interessate, l'attivita' di vigilanza e controllo di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 32 del 2 aprile 1990).

Massima n. 16969

Poiche' e' da escludere (vedi massime precedenti) che con la circolare del Ministero del lavoro 2 aprile 1990, n. 32 (contenente istruzioni riguardo alla vigilanza sulle attivita' formative e alle verifiche e controlli da effettuarsi in proposito attraverso gli Ispettorati del lavoro) si sia posta in essere una ridefinizione delle competenze dello Stato e delle Regioni in materia di formazione professionale, va sez'altro respinta la censura di "eccesso di potere" formulata sul presupposto che tale "ridefinizione di competenze" sia stata effettivamente operata, e che quindi l'impugnato provvedimento amministrativo contenga direttive che, quanto meno, avrebbero dovuto essere emanate con legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara che spetta allo Stato, e per esso agli Ispettorati del lavoro, svolgere, in relazione ad azioni di formazione professionale cofinanziate dal Fondo sociale europeo, d'intesa con le regioni interessate, l'attività di vigilanza e di controllo sugli operatori di cui alla impugnata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 32 del 2 aprile 1990, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in ordine alla corretta utilizzazione dei contributi del Fondo stesso;

b) dichiara che spetta allo Stato, e per esso agli Ispettorati del lavoro, svolgere, in ordine alle attività di formazione professionale di cui all'art. 18, lettere h) e i), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, d'intesa con le regioni interessate, l'attività di vigilanza e controllo di cui alla citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze