Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1991

Corte cost., sent. 31 gennaio 1991, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1991
Data di deposito
31 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:37

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 1, comma 1, lett.f), legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 1, comma 1, lett.c), legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 1, comma 1, lett.d), legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 1, comma 1, lett.e), legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 1, comma 1, lett.b), legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 1, comma 2, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 1, comma 3, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 1, comma 4, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 2, comma 3, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 3, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 2, comma 7, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 2, comma 4, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 2, comma 5, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 1, comma 5, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 2, comma 6, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 2, comma 2, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 3, comma 4, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 3, comma 1, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 3, comma 2, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 3, comma 3, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 3, comma 5, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 4, comma 4, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 4, comma 1, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 4, comma 2, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 4, comma 6, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 4, comma 5, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 4, comma 3, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 9, comma 1, legge n. 135 del 5 giugno 1990
  • art. 9, comma 2, legge n. 135 del 5 giugno 1990

Parametri

  • art. 52, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 19, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1° febbraio 1973
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 117, Costituzione
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 118, Costituzione
  • art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 89, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 101, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 22, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, tit. VI, rel.n.att., statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 16879

L'intervento del Presidente della Giunta provinciale in Consiglio dei ministri "quando si trattano questioni che riguardano la provincia" (art. 52, ultimo comma, dello Statuto Trentino-Alto Adige) e' da ritenere necessario, come gia' costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte, solo in quanto l'interesse su cui incide la disciplina legislativa contestata sia un interesse differenziato, e cioe' proprio e peculiare della Provincia medesima. Nella specie, l'esigenza che la legge in questione (legge anti-AIDS) vuole soddisfare non puo' dirsi pero' cosi' qualificata, in quanto, per le caratteristiche del fenomeno che intende combattere, concerne, in modo indifferenziato, l'intera collettivita' nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello Statuto Trentino-Alto Adige e all'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49). - V., da ultimo, nello stesso senso, S. nn. 85/1990, 224/1990 e 381/1990.

Massima n. 16887

Il piano ministeriale di interventi contro l'AIDS previsto dall'art. 1, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, non e' un vero e proprio strumento programmatorio operativo ma una mera indicazione di massima di obiettivi e finalita' da raggiungere, mentre la determinazione concreta dei singoli programmi e' poi rimessa, in successive disposizioni, a specifici atti di soggetti diversi (v. artt. 2, commi secondo e terzo, e 9, comma primo, stessa legge), con la partecipazione, tra l'altro, in modi e gradi diversi, di Regioni e Province. Percio', non stabilendo di per se' una ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, tale normativa non puo' considerarsi invasiva delle rivendicate attribuzioni regionali e provinciali in tema di edilizia ospedaliera, di organici ed assunzione di personale e di formazione professionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo, lettere b), c), d), e) ed f), della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 17 e 29, 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, e agli artt. 117 e 118 Cost.). - S. n. 85/1990.

Massima n. 16888

Non e' invasiva della competenza propria della Provincia di Bolzano, e da questa gia' esercitata mediante la individuazione di una struttura centralizzata facente capo all'ospedale di Bolzano, la normativa statale (art. 1, comma secondo, legge 5 giugno 1990, n. 135) che disciplina il servizio di trattamento domiciliare dei malati di AIDS: da un lato, infatti, essa rinvia ad "indirizzi regionali" la concreta ed attuale attivazione del servizio, che quindi presuppone la predisposizione di programmi formulati dalle stesse Regioni e Province autonome (art. 9, comma primo, stessa legge); dall'altro, non esclude che all'uopo possano essere utilizzate le misure provinciali gia' esistenti, se adeguate. D'altra parte l'indicazione, nello stesso art. 1, secondo comma, del numero massimo dei posti da realizzare in tutto il territorio nazionale e da ripartire tra Regioni e Province "secondo le rispettive esigenze", discende da valutazioni tecniche formulate dalla Commissione ministeriale in relazione al fabbisogno complessivo ed al minimum di prestazioni ritenuto indispensabile nella stessa sede, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 89, 99, 100 e 101 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione).

Massima n. 16895

Risponde alla esigenza di assicurare l'uniformita' del servizio per l'intera collettivita' nazionale secondo precisi requisiti d'idoneita' e standards tecnici l'attribuzione al Ministro della Sanita' del potere di definire le modalita' di convenzionamento con strutture e personale da utilizzare per il servizio di trattamento domiciliare dei malati di AIDS: tale attribuzione non solo non appare, nel concreto, priva di necessari e predeterminati criteri di svolgimento del potere ministeriale, ma non viola neppure, per la provincia di Bolzano, i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo, poiche', come piu' volte affermato dalla Corte, le norme statutarie in proposito sono sempre immediatamente operative senza necessita' di espresso richiamo da parte delle singole leggi e costituiscono, quindi, un limite inderogabile del potere ministeriale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 89, 99, 100, 101 Statuto Trentino-Alto Adige, e agli artt. 117 e 118 Cost.). - In termini, sui principi della proporzionale etnica e del bilinguismo, v. S. nn. 85/1990 e 224/1990.

Massima n. 16900

Non e' invasivo di competenze proprie delle Regioni e delle Province autonome ed appare, nel concreto, non in contrasto con il principio di legalita' l'attribuzione al Ministro della Sanita', prevista dall'art. 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, del potere di disciplinare nel dettaglio l'attivita' di trattamento a domicilio e quella di assistenza a ciclo diurno negli ospedali dei soggetti affetti da AIDS, mediante un atto di indirizzo e di coordinamento del quale sono indicati adeguatamente le finalita' e i criteri direttivi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 Statuto Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118 Cost.).

Massima n. 16901

E' principio consolidato della giurisprudenza costituzionale che, in generale, la funzione di indirizzo e coordinamento, dato il suo fondamento costituzionale, concerne anche la Provincia di Bolzano, sia pure con i limiti peculiari derivanti dai valori propri dell'autonomia di questa, e non potrebbe pertanto essere esclusa da una semplice legge ordinaria quale e' la legge n. 833 del 1978 (ammessa e non concessa la esattezza della interpretazione dell'art. 80 di tale legge, prospettata in contrario). - S. n. 242/1989.

Massima n. 16902

I programmi di costruzione e ristrutturazione delle strutture ospedaliere per malattie infettive delineati con la disciplina normativa introdotta con gli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi dal terzo al settimo, e 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, nascono dalla necessita' di adeguare le strutture ospedaliere per le malattie infettive al fabbisogno di posti letto per il 1992 indicato, in relazione al previsto andamento epidemiologico dell'AIDS, dall'apposita Commissione ministeriale e si caratterizzano per la eccezionale urgenza degli interventi. In una tale ottica deve escludersi, anche per la fondamentale esigenza unitaria che sta alla base dell'intervento legislativo, che la normativa introdotta incida illegittimamente in competenze riservate alle Regioni e alle Province autonome: per quanto concerne le Province, nella loro competenza esclusiva in tema di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici, espropriazione per pubblica utilita' nella competenza concorrente sull'igiene e sanita', assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' nella loro autonomia finanziaria, e di bilancio; per quanto concerne la Regione Lombardia, nella competenza concorrente per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e per i lavori pubblici di interesse regionale, e nella relativa autonomia di spesa. Considerato anche che tali competenze regionali e provinciali sia riguardo alla disciplina procedimentale, sia riguardo alle modalita' di finanziamento del previsto piano, non sono del tutto escluse. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17) e 22), 9, n. 10), 16, 78, 79, 83, 84, 104 e titolo VI dello Statuto Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, ed agli artt. 117 e 118 Cost.).

Massima n. 16903

La previsione, nell'art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, di un potere sostitutivo ministeriale da esercitarsi, sentita la Commissione nazionale anti-AIDS, ove le Regioni o Province manchino di determinare, nel termine perentorio di trenta giorni, dall'entrata in vigore della legge, la distribuzione e localizzazione delle opere di ristrutturazione e costruzione delle nuove strutture ospedaliere per malattie infettive, e' in linea con la giurisprudenza della Corte che riconosce come legittimo il potere sostitutivo dell'autorita' di governo, in relazione all'inadempimento di attivita' regionali prive di discrezionalita' nell''an' e assoggettate ad un termine perentorio, ed essendo altresi' rivolto a porre rimedio, in un'ipotesi eccezionale, ad un pericolo evidente di grave pregiudizio ad un interesse nazionale fondamentale. Peraltro la previsione del potere in questione non e' rispettosa del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, nella parte in cui non e' previsto che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi. Deve pertanto dichiararsi la illegittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135. - Sul potere statale di sostituzione: S. nn. 177/1986 e 294/1986; 177/1988 e 1000/1988; 101/1989, 324/1989, 338/1989, 460/1989, 533/1989; 85/1990. - Sul principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni: S. n. 85/1990.

Massima n. 16907

Non viola le competenze di Regioni e Province autonome la norma dell'art. 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che istituisce la Conferenza regionale quale sede per una valutazione complessiva dei progetti di ristrutturazione e costruzione delle strutture ospedaliere per malattie infettive, da parte di tutti i soggetti chiamati ad esprimere in proposito intese, autorizzazioni, approvazioni, concessioni, nulla osta: atti che la approvazione espressa all'unanimita' della Conferenza sostituisce integralmente. La previsione di un organo misto nel quale, secondo un modello di un istituto che trova riscontro in altre recenti leggi (come quelle di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e del procedimento amministrativo), siano rappresentati tutti i soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento di destinazione delle opere, rappresenta, infatti, oltre che un mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, anche un adeguato strumento di realizzazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni. Ne' e' parimenti invasiva delle competenze di Regioni e Province autonome la previsione dell'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri - previa deliberazione del Consiglio - in caso di assenza dell'unanimita' da parte della Conferenza regionale, trattandosi di un potere statale connesso alla improrogabile necessita' di realizzare un interesse nazionale urgente ed essenziale, che non tollera limitazioni in norme di interessi di altri enti pubblici. Peraltro il previsto meccanismo sostitutivo contrasta con il principio della leale cooperazione tra Stato e Regioni, laddove non e' previsto che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine alla adozione degli atti sostitutivi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma primo, secondo, terzo e quinto della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17), 22), e 16 Statuto Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118 Cost.; illegittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990, n. 135). - Sugli "organi misti e "moduli collaborativi": v. S. nn. 337/1989, 85/1990 e 139/1990.

Massima n. 16912

Non invade le competenze regionali e provinciali la previsione, nell'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, di un potere sostitutivo ministeriale nell'emanazione del bando di concorso per il personale medico e laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive e nei laboratori in caso di inattivita' di Regioni e Province autonome oltre il termine perentorio stabilito, trattandosi in particolare di un potere incidente su un'attivita' vincolata nell''an', finalizzata ad integrare gli organici dei reparti e degli istituti addetti alla lotta all'AIDS. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, n. 29), 9, n. 10), 16, 89, 99, 100, 101 Statuto Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; e agli artt. 117 e 118 Cost.).

Massima n. 16914

E' costituzionalmente illegittima la norma, contenuta nell'art. 9 della legge 5 giugno 1990, n. 135, secondo cui, ove le Regioni o le Province autonome non provvedano, entro un certo termine, a predisporre, per l'attuazione dei previsti interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, i programmi per l'assunzione del personale sanitario, per lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti e dei servizi per le malattie a trasmissione sessuale, nonche' per il servizio di trattamento domiciliare, spetta al Ministro della Sanita' procedere alla nomina di commissari per il compimento degli atti necessari: tale soluzione, infatti, oltre a non prevedere che siano preventivamente sentite le Regioni o le Province autonome interessate, affida l'adozione degli atti sostitutivi ad autorita' non governative, senza che da parte del Ministro via sia neppure la fissazione di idonee direttive. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135. - Sul potere statale di sostituzione: S. n. 450/1989.

Massima n. 16916

La disciplina, prevista dall'art. 9, secondo comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135, riguardo ai "centri di riferimento" da istituirsi da Regioni e Province autonome, con il compito di coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione, pur attenendo a materia di competenza dei suddetti enti, contiene solo indicazioni di carattere generale, onde non e' tale da limitare illegittimamente l'esercizio di tale competenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto Trentino-Alto Adige e agli artt. 117 e 118 Cost.). - Sui "centri di riferimento": v. S. n. 467/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nella parte in cui affida a commissari nominati dal Ministro della Sanità l'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti, e nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome siano in proposito preventivamente sentite;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevata, in riferimento all'art. 52, ultimo comma, dello Statuto Trentino-Alto Adige e all'art. 19 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, dalla Provincia di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, lettere b), c), d), e), f), della legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevata, rispettivamente, dalla Provincia di Trento, in riferimento agli artt. 8, nn. 17) e 29), 9, n. 10) e 16 dello Statuto speciale, e relative norme di attuazione, e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevate, rispettivamente, dalle Province di Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 89, 99, 100, 101 dello Statuto speciale, e relative norme di attuazione; dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevate, rispettivamente, dalle Province di Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 9, n. 10), 16 dello Statuto speciale e all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevate, rispettivamente, dalle Province di Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17), 22), 9, n. 10), 16, 78, 79, 83, 84, 104 e titolo VI dello Statuto speciale, e relative norme di attuazione; dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, secondo, terzo e quinto della legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevate, rispettivamente, dalle Province di Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17) 22), 16 dello Statuto speciale; dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevate, rispettivamente, dalle Province di Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 29), 9, n. 10), 16, 89, 99, 100, 101 dello Statuto speciale, e relative norme di attuazione; dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sollevate, rispettivamente, dalle Province di Bolzano e di Trento, in riferimento agli artt. 9, n. 10) e 16 dello Statuto speciale; dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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