Corte costituzionale

Sentenza n. 366/1991

Corte cost., sent. 23 luglio 1991, n. 366

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
366/1991
Data di deposito
23 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
GALLO E.
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:366

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17447

Inammissibilita' della questione per non avere il giudice remittente motivato adeguatamente, in modo da rendere possibile l'individuazione in modo univoco del contenuto e del senso della censura proposta. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificata dalla ordinanza di correzione n. 400 del 1991.

Massima n. 17448

La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile. La stretta attinenza di tale diritto al nucleo essenziale dei valori di personalita' comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilita'. In base all'art. 2 della Costituzione, il diritto a una comunicazione libera e segreta e' inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non puo' essere oggetto di revisione costituzionale. In base all'art. 15 della Costituzione, inoltre, lo stesso diritto e' inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non puo' subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreche' l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorita' giudiziaria. Come gia' riconosciuto dalla Corte, tali principi sono pienamente validi anche per le intercettazioni telefoniche. - S. nn 34/1973, 120/1975, 98/1976 e 223/1987.

Massima n. 17449

Interpretato come divieto di utilizzabilita', quali fonti di prova in procedimenti diversi, dei risultati delle intercettazioni legittimamente disposte in un determinato giudizio, l'art. 270, primo comma, cod. proc. pen., appare nel suo complesso come l'immediata attuazione in via legislativa dei principi costituzionali (v. massima B). L'utilizzazione come prova in altro procedimento trasformerebbe infatti l'intervento del giudice richiesto dall'art. 15 Cost., vanificando l'esigenza piu' volte affermata dalla Corte (v. massima B) che esso sia puntualmente motivato, in una inammissibile "autorizzazione in bianco", con conseguente lesione della "sfera privata" legata alla garanzia della liberta' di comunicazione e al connesso diritto di riservatezza incombente su tutti coloro che ne siano venuti a conoscenza per motivi di ufficio.

Massima n. 17450

Pur ammettendosi che l'ipotetica estensione del divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello per cui sono state disposte, al di la' del campo probatorio (v. massima C), rientri - nei limiti della non irragionevolezza e coerenza che esso incontra - nel discrezionale apprezzamento del legislatore, e' senz'altro da escludere - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' (v. massima E) - che l'art. 270 , primo comma, cod. proc. pen. (cosi' com'e') possa essere inteso in un senso comportante la preclusione dell'utilizzazione delle informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento, oltre che come prove in altri procedimenti (v. massima C) come fonti da cui eventualmente desumere una 'notitia criminis'. La conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al P.M. l'inizio di un procedimento, ma consente tuttavia che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potra' successivamente proporre l'azione penale. Vengono quindi meno, in radice, i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati, nel caso, in riferimento al principio di obbligatorieta' dell'azione penale, sulla base della suddetta non corretta interpretazione della norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 270, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 112 Cost.). ______________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 400 del 1991.

Massima n. 17451

L'utilizzazione di argomenti lessicali dell'interpretazione delle norme puo' avere un significato solo nel caso in cui tali elementi risultino suffragati da sicuri argomenti di ordine sistematico o attinenti alla 'ratio' delle disposizioni considerate. (Principio affermato riguardo all'art. 270, primo comma, cod. proc. pen. - interpretato dal giudice remittente (v. massima D) in un senso comportante la preclusione della utilizzazione in altri processi delle informazioni raccolte attraverso intercettazioni legittimamente disposte in un determinato procedimento, oltre che come prove, come fonti da cui eventualmente desumere una 'notitia criminis' - in base alla sostituzione, nella rubrica dell'art. 270, alla dizione originaria "utilizzazione in altri processi", di quella "utilizzazione in altri procedimenti": argomento ritenuto dalla Corte del tutto inconsistente di fronte a quelli desumibili, fra gli altri, dalla lettura integrale dell'art. 270 - in particolare dei commi secondo e terzo - nonche' al rilievo che nel nuovo codice di procedura penale il termine "utilizzazione" e' normalmente riferito alle sole prove).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze