Corte costituzionale
Sentenza n. 364/1991
Corte cost., sent. 23 luglio 1991, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/1991
- Data di deposito
- 23 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 3, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 17495
La situazione del personale navigante che, in virtu' dell'attuale operativita' dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (e in particolare del rinvio ivi contenuto ai contratti collettivi, ai fini dell'applicabilita' dei principi della legge) risulta privo delle garanzie previste dall'art. 7 stessa legge, relativamente ai provvedimenti desciplinari - compreso tra essi il licenziamento "ontologicamente" disciplinare - si pone in contrasto con fondamentali esigenze di tutela del personale stesso in relazione a diritti inviolabili, perfino per quanto concerne il momento del contraddittorio, che esprime un valore essenziale per la personalita' del lavoratore. Infatti, l'affidamento alla mediazione dei contratti collettivi nei riguardi del personale navigante - gia' deplorato dalla Corte - condiziona la garanzia in materia disciplinare alla produzione dell'autonomia collettiva: quest'ultima, oltre ad essere eventuale, non si e' finora rivelata idonea (anche per la disparita', eccepita in causa, tra il regime dell'armamento c.d. pubblico e di quello privato) ad evitare una ingiustificata discriminazione, rispetto ai lavoratori comuni, dei lavoratori nautici, ai quali, nel caso specifico di licenziamento disciplinare, spetta, a norma degli artt. 2 e 24 Cost., la tutela sostanziale e procedimentale goduta dai primi. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al personale navigante delle "imprese di navigazione" dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 della medesima legge. - Su analoga questione, riguardante i lavoratori comuni: S. n. 204/1982. - V., come precedenti non invocabili nel caso di specie, S. nn. 96/1987 e 41/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori) nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle "imprese di navigazione" dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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