Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1991
Corte cost., sent. 31 gennaio 1991, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1991
- Data di deposito
- 31 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:36
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16822
Si intende per errore di fatto l'errore meramente percettivo (svista, puro equivoco) che in nessun modo coinvolge l'attivita' valutativa dell'organo giudicante.
Massima n. 16823
Il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, cosi' come descritto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta il potere - dovere di nomofilachia. Tale principio, affermato dalla Corte costituzionale per l'errore di fatto in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo a quo, ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullita' dello stesso procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., non puo' non valere anche (anzi 'a fortiori') per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura di atti interni del suo stesso giudizio (nella specie: errore sulla data della notifica del ricorso). Cosi' come del resto e' previsto nella nuova norma introdotta dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto l'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Cassazione (anche) per errore di fatto compiuto nella lettura di atti propri del giudizio di legittimita'. - S. n. 17/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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