Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1991

Corte cost., sent. 31 gennaio 1991, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/1991
Data di deposito
31 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:36

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16822

Si intende per errore di fatto l'errore meramente percettivo (svista, puro equivoco) che in nessun modo coinvolge l'attivita' valutativa dell'organo giudicante.

Massima n. 16823

Il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, cosi' come descritto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta il potere - dovere di nomofilachia. Tale principio, affermato dalla Corte costituzionale per l'errore di fatto in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo a quo, ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullita' dello stesso procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., non puo' non valere anche (anzi 'a fortiori') per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura di atti interni del suo stesso giudizio (nella specie: errore sulla data della notifica del ricorso). Cosi' come del resto e' previsto nella nuova norma introdotta dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto l'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Cassazione (anche) per errore di fatto compiuto nella lettura di atti propri del giudizio di legittimita'. - S. n. 17/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze