Corte costituzionale

Sentenza n. 358/1991

Corte cost., sent. 18 luglio 1991, n. 358

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
358/1991
Data di deposito
18 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:358

Norme oggetto del giudizio

  • art. 83, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 83, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 83, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 17488

E' irrilevante nel giudizio 'a quo' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui stabilisce il termine, decorrente dalla data dell'infortunio, di dieci anni entro il quale l'assicurato puo' chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, qualora, dopo essere stato dichiarato guarito senza postumi di invalidita' permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilita' in rendita, le sue condizioni si pretendano aggravate, in conseguenza dell'infortunio, in misura da raggiungere l'indennizzabilita', in quanto dagli atti di causa emerge che la domanda giudiziale e' stata proposta - anche se oltre il decennio entro il quale, accertato l'aggravamento dei postumi, e' sorto il diritto alla indennizzabilita' in rendita dei postumi da infortunio - entro il termine prescrizionale di cui all'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, onde la censura rivolta al disposto dell'art. 83 deve ritenersi estranea al caso di specie, che rientra e trova tutela nel sistema normativo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost.).

Massima n. 17490

Come gia' riconosciuto dalla Corte, rientra nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa la fissazione (nell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) in dieci anni dalla costituzione della rendita del termine entro il quale il lavoratore infortunato, in caso di aggravamento della inabilita', puo' chiedere all'Istituto un'eventuale revisione. La scelta del legislatore, volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici, e' infatti fondata sul dato di rilievo sanitario e statistico secondo cui, nella grande maggioranza dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni dell'infortunato si stabilizzano e la misura dell'inabilita' raggiunge il piu' alto livello. Ne' vale in contrario argomentare che in caso di aggravamento di malattia professionale il termine per chiedere all'Istituto la revisione della rendita e' invece di quindici anni, giacche' al riguardo - come anche la Corte ha gia' stabilito - il discrimine tra "infortuni sul lavoro" e "malattie professionali" e' giustificato - almeno finche' le acquisizioni scientifiche rimarranno invariate - dalla certezza del 'dies' per la causa violenta 'uno actu' dell'infortunio e dalla incertezza temporale della insorgenza della malattia professionale, che puo' manifestarsi a imprecisabile distanza dalla causa patogena o essere accertata addirittura con quell'estremo strumento diagnostico che e' l'esame autoptico. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Nello stesso senso, su analoga questione: S. n. 80/1971. - Su diversi profili del discrimine tra infortuni e malattie professionali: S. nn. 116/1969, 228/1987, 179/1988, 206/1988, 54/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi.

1. - dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in epigrafe;

2. - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, sesto e settimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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