Corte costituzionale

Sentenza n. 352/1991

Corte cost., sent. 16 luglio 1991, n. 352

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
352/1991
Data di deposito
16 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:352

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 18, legge n. 663 del 10 ottobre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 17493

La finalita' principale del beneficio della liberazione anticipata e' quella di consentire un piu' efficace reinserimento nella societa' del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione, valutazione questa rimessa al giudice che dovra' accertare se nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili quegli elementi che la giurisprudenza indica come sintomatici dell'evoluzione della personalita' verso modelli socialmente validi del ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che avevano indotto il condannato a perseguire scelte criminali; positivamente accertata la ricorrenza di tali presupposti, la riduzione di pena si giustifica quale riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione che, anche se attuata spontaneamente ed al di fuori dell'istituto penitenziario, non per questo cessa di essere riguardata dal legislatore come parametro unitario alla cui stregua la concessione del beneficio puo' concretamente volgersi a soddisfare la funzione tipica dell'istituto. - Sulle finalita' e presupposti della liberazione anticipata, v. S. n. 276/1990.

Massima n. 17494

Una volta precisati i presupposti e le finalita' della liberazione anticipata (v. massima precedente), la prevista valutabilita', ai fini della concessione del beneficio, del periodo trascorso agli arresti domiciliari, non comporta, come mostra di ritenere il giudice a quo, un affievolimento dei presupposti di concedibilita' del beneficio - sull'errato presupposto che per coloro che si trovano agli arresti domiciliari sarebbe sufficiente la assenza di elementi negativi accertati dalle forze di polizia preposte al controllo, mentre per i detenuti ristretti in carcere sarebbe necessaria anche la partecipazione all'opera di rieducazione - poiche' la legge, facendo leva sulla prova che l'interessato deve fornire circa la propria partecipazione all'opera di rieducazione, non consente di graduare i presupposti in funzione del tipo di custodia cui la detrazione di pena di riferisce; sicche' i medesimi criteri di valutazione e gli altri parametri di riferimento, alla cui stregua il giudice ritiene provata l'opera di partecipazione del condannato alle opportunita' offertigli nel corso del trattamento penitenziario, devono valere anche rispetto alla analoga delibazione che il giudice e' tenuto a compiere, con la piu' ampia possibilita' di apprezzamento, come la condotta tenuta dall'interessato nel corso della custodia cautelare. Deve in conseguenza escludersi sia la violazione del principio di uguaglianza, in quanto alla identita' di presupposti per la concessione del beneficio corrisponde la parita' di trattamento fra le diverse situazioni poste a raffronto, che la violazione del principio della funzione rieducativa della pena, atteso che e' proprio la meritorieta' della condotta osservata nel corso degli arresti domiciliari a giustificare la riduzione di pena. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, primo comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 18 l. 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - Sulla finalita' dell'istituto della liberazione anticipata, v. S. n. 276/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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