Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1991

Corte cost., sent. 28 gennaio 1991, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/1991
Data di deposito
28 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, n. 7, legge n. 516 del 7 agosto 1982
  • decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • art. 6, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 7 del 14 gennaio 1991
  • art. 7, decreto-legge n. 7 del 14 gennaio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 16840

La modifica dell'art. 4, comma primo, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, (concernente gli estremi in presenza dei quali la dichiarazione infedele dei redditi e' configurabile come frode fiscale) da parte dell'art. 6, primo comma, lett. f), del decreto legge 14 gennaio 1991, n. 7, non e' compresa fra le innovazioni a cui l'art. 7 dello stesso decreto-legge n. 7 del 1991, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha dato efficacia retroattiva. Di conseguenza, essendo l'art. 4 del decreto legge del 1982 tuttora applicabile ai fatti oggetto dei processi a quibus, nei giudizi di legittimita' costituzionale vertenti su tale disposizione, il sopravvenire della nuova norma non comporta la restituzione degli atti all'autorita' rimettente per un riesame della rilevanza della questione.

Massima n. 17145

Salvo sporadiche eccezioni, la giurisprudenza della magistratura ordinaria e delle stesse Sezioni unite della Cassazione, si e' discostata dall'interpretazione data dalla Corte costituzionale, con sentenza di non fondatezza, all'art. 4, primo comma, n. 7, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, interpretazione secondo cui tale disposizione poteva essere ritenuta non in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, se intesa (come era apparso possibile) nel senso che per integrare il delitto di frode fiscale in essa previsto non e' sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positivi del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stesso reddito, senza la copertura di forme obiettivamente fraudolente. Ne discende che la norma continua a vivere nella realta' concreta (al riguardo v. anche massima A). Pertanto l'indicato art. 4, primo comma, n. 7, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose. Con la conseguenza che quando dissimulazione o simulazione si concretino in semplice mendacio, ricadranno nell'ambito di operativita' delle fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982. - S. n. 247/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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