Corte costituzionale
Sentenza n. 35/1991
Corte cost., sent. 28 gennaio 1991, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 35/1991
- Data di deposito
- 28 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:35
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, n. 7, legge n. 516 del 7 agosto 1982
- decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- art. 6, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 7 del 14 gennaio 1991
- art. 7, decreto-legge n. 7 del 14 gennaio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 16840
La modifica dell'art. 4, comma primo, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, (concernente gli estremi in presenza dei quali la dichiarazione infedele dei redditi e' configurabile come frode fiscale) da parte dell'art. 6, primo comma, lett. f), del decreto legge 14 gennaio 1991, n. 7, non e' compresa fra le innovazioni a cui l'art. 7 dello stesso decreto-legge n. 7 del 1991, in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha dato efficacia retroattiva. Di conseguenza, essendo l'art. 4 del decreto legge del 1982 tuttora applicabile ai fatti oggetto dei processi a quibus, nei giudizi di legittimita' costituzionale vertenti su tale disposizione, il sopravvenire della nuova norma non comporta la restituzione degli atti all'autorita' rimettente per un riesame della rilevanza della questione.
Massima n. 17145
Salvo sporadiche eccezioni, la giurisprudenza della magistratura ordinaria e delle stesse Sezioni unite della Cassazione, si e' discostata dall'interpretazione data dalla Corte costituzionale, con sentenza di non fondatezza, all'art. 4, primo comma, n. 7, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, interpretazione secondo cui tale disposizione poteva essere ritenuta non in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, se intesa (come era apparso possibile) nel senso che per integrare il delitto di frode fiscale in essa previsto non e' sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positivi del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stesso reddito, senza la copertura di forme obiettivamente fraudolente. Ne discende che la norma continua a vivere nella realta' concreta (al riguardo v. anche massima A). Pertanto l'indicato art. 4, primo comma, n. 7, va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose. Con la conseguenza che quando dissimulazione o simulazione si concretino in semplice mendacio, ricadranno nell'ambito di operativita' delle fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982. - S. n. 247/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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