Corte costituzionale
Sentenza n. 345/1991
Corte cost., sent. 15 luglio 1991, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 345/1991
- Data di deposito
- 15 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 3, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 17475
L'acquisizione gratuita dell'area sulla quale insiste il manufatto abusivo, non e' misura strumentale per consentire al comune di eseguire la demolizione, ne' una sanzione economica di questa, ma costituisce sanzione autonoma conseguente all'inottemperanza, da parte di colui che ha realizzato l'abuso, all'ingiunzione di demolizione; da cio' deriva che essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo certo operare nella sfera di altri soggetti ed in particolare nei confronti del proprietario quando risulti in modo inequivocabile la sua estraneita' al compimento dell'opera abusiva anche perche', diversamente, tale comminatoria, ispirata a costringere il responsabile dell'abuso ad eseguire egli stesso la demolizione nel termine stabilito nell'ingiunzione, non potrebbe esercitare alcuna coazione sul responsabile dell'abuso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, l. 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.). - Sulla stessa sanzione dell'acquisizione dell'area, prevista pero' dall'art. 15, terzo comma, l. 28 gennaio 1977, n. 10: v. Ord. n. 82/1991.
Massima n. 17476
Ove non ricorrano i presupposti per l'acquisizione gratuita del bene, come nel caso (ved. massima precedente) in cui l'area sia di proprieta' del terzo estraneo alla commessione dell'abuso edilizio, non per questo viene meno la possibilita' di ripristino in quanto, in tale ipotesi, la funzione ripristinatoria dell'interesse pubblico violato dall'abuso, sia pure ristretta alla sola possibilita' di demolizione, rimane affidata al potere-dovere degli organi comunali di darvi attuazione di ufficio, in forza del principio di esecutorieta', senza che a tal fine sia necessaria l'acquisizione dell'area che, se di proprieta' di soggetto estraneo all'abuso, deve rimanere nella titolarita' di questi, anche dopo eseguita d'ufficio la demolizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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