Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1991

Corte cost., sent. 5 luglio 1991, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
311/1991
Data di deposito
5 luglio 1991
Data di decisione
19 giugno 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:311

Norme oggetto del giudizio

  • art. 566, comma 2, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 17436

Ai giudizi di revisione, la cui trattazione sia stata gia' iniziata dalla Corte di cassazione prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, sono applicabili, in virtu' del principio della 'perpetuatio iurisdictionis' le regole del codice di procedura penale abrogato. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, secondo comma, c.p.p. 1930, che impone al giudice della revisione di confermare la sentenza di condanna a fronte di una situazione d'insufficienza probatoria, difetterebbe di rilevanza in quanto ai giudizi di revisione pendenti alla data d'entrata in vigore del nuovo codice sarebbero applicabili le norme di questo.

Massima n. 17437

Non diversamente dai procedimenti di revisione che, iniziati dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si celebrano secondo le norme di questo, anche nei procedimenti la cui trattazione sia stata gia' iniziata, a tale data, dalla Corte di cassazione, non e' applicabile la norma dell'art. 566, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930 che di fronte a una situazione di insufficienza probatoria impone al giudice della revisione di confermare la sentenza di condanna. Alla regola stabilita dall'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo codice, in virtu' della quale tali procedimenti, in quanto rientranti a pieno titolo tra "i procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria", rimangono disciplinati dalle norme anteriormente vigenti, fa invero eccezione la disposizione dell'art. 254 delle stesse norme transitorie, secondo cui le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice vigente, e non piu' quindi, in caso di insufficienza probatoria - accertata in revisione nel giudizio di rinvio (fase revisoria) - con la formula dubitativa gia' prevista dall'art. 479 cod. proc. pen. 1930, formula che rimane assorbita in quella ampiamente liberatoria di cui all'art. 530 del codice attuale. Viene quindi meno la eccezione di incostituzionalita' dell'art. 566, secondo comma, cod. proc. pen. 1930, sollevata sul presupposto che tale norma, anche se limitatamente ai procedimenti di revisione iniziati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, fosse tuttora applicabile. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 566, secondo comma, cod. proc. pen. 1930, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise d'appello di Venezia con ordinanza del 22 dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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