Corte costituzionale
Sentenza n. 310/1991
Corte cost., sent. 5 luglio 1991, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 310/1991
- Data di deposito
- 5 luglio 1991
- Data di decisione
- 19 giugno 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:310
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, ultimo cpv, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
Parametri
Massime
Massima n. 17474
La previsione di ineleggibilita' a sindaco di chi abbia riportato condanna - anche se condizionalmente sospesa - per qualsiasi reato commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio, ad una pena restrittiva della liberta' personale superiore a sei mesi, ovvero per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, ha carattere assolutamente speciale ed eccezionale, rispetto alla regola generale per cui chi e' elettore e' anche eleggibile e si fonda sulle caratteristiche particolari della carica in questione, nella quale confluiscono funzioni attinenti alle competenze sia del comune, quale ente di autonomia locale (art. 36, l. n. 142 del 1990) che dello Stato, nell'esercizio delle quali il sindaco agisce come ufficiale del Governo (art. 38, stessa l. n. 142), incidendo direttamente sullo svolgimento delle attivita' e degli interessi primari della comunita' locale. Non e' quindi proponibile, sotto il profilo della disparita' di trattamento, un raffronto tra tale carica elettiva di secondo grado, con altre cariche pubbliche elettive, anche di piu' alto livello politico, cui si accede per elezione diretta, - siano esse la Camera dei deputati e il Senato, ovvero i Consigli regionali, provinciali e comunali - e per le quali il legislatore si e' in genere attenuto al principio secondo cui - salvo il requisito dell'eta', nel caso del Parlamento - l'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo. Ne' puo' ritenersi irragionevole la scelta operata dal legislatore di mantenere la rigorosa normativa preesistente in ordine ai requisiti per l'eleggibilita' a sindaco (v. art. 146, r.d. n.148 del 1915), nonostante sia stata effettuata direttamente o indirettamente una revisione "liberalizzatrice" in materia di godimento del diritto all'elettorato attivo e, conseguentemente, anche passivo (leggi nn. 193 del 1980 e 19 del 1990). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 6, ultimo cpv., d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Massima n. 17480
Fermo restando essere l'eleggibilita' la regola e l'ineleggibilita' l'eccezione, la legge che determina i requisiti necessari, sia in positivo che in negativo, non e' censurabile sul piano della legittimita' - neanche in riferimento all'art. 51 Cost., come nel caso di specie - purche' le cause di ineleggibilita' in rapporto alle diverse cariche rispondano a motivi di pubblico interesse e siano contenute in limiti razionali (v. massima A). (Non fondatezza in riferimento all'art. 51 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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