Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1991
Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1991
- Data di deposito
- 24 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 112, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 135, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 112, comma 1, comb.disp., decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 16819
Come gia' osservato, la sentenza n. 116 del 1969 si e' limitata a dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 in quanto consentiva il decorso del termine prescrizionale dal giorno della manifestazione della malattia professionale, anche quando quest'ultima - considerata come situazione patologica ingravescente - avesse raggiunto il livello minimo di indennizzabilita' successivamente alla manifestazione, e quindi - diversamente da quanto ritenuto dalla giurisprudenza meno recente e, nel caso di specie, dal giudice a quo - ha lasciato ferma la decorrenza della prescrizione dal giorno della manifestazione della malattia, nell'ipotesi in cui il grado di indennizzabilita' sia stato raggiunto anteriormente alla manifestazione stessa. E poiche' siffatta interpretazione - come anche gia' rilevato - non resta superata dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, ad opera della sentenza n. 206 del 1988, dell'art. 135, secondo comma, dello stesso d.P.R., continua ad essere rilevante, ai fini del decorso del termine prescrizionale (ex art. 112, primo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965) la manifestazione obiettiva della malattia, manifestazione da intendersi come indicativa di ogni emersione della malattia, per segni o per sintomi, che sia univoca, e quindi idonea a rendere edotto l'assicurato della sua esistenza e incidenza sull'attitudine lavorativa, e a consentirgli quindi (v. massima B) di poter utilmente far valere il proprio diritto. - S. nn. 116/1969, 206/1988 e 544/1990.
Massima n. 16821
Non e' lesivo dei precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 Cost.) un sistema normativo che prevede il decorso della prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita dalla "manifestazione della malattia" (v. massima A), perche', nel caso di malattia che (come nel caso di specie) abbia raggiunto la soglia dell'indennizzabilita' anteriormente alla sua manifestazione, l'assicurato non corre di regola il rischio di sperimentare procedure inutili, cioe' suscettive di concludersi con l'accertamento del mancato raggiungimento del grado minimo di indennizzabilita'. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di consolidamento del grado predetto in epoca successiva alla manifestazione, il rischio di sperimentare procedure inutili ricorre, ma si tratta di un rischio normale e tollerabile, tanto piu' in quanto, in tal caso, (v. ancora massima A) la prescrizione del diritto non inizia a decorrere prima che la malattia assurga al livello minimo di indennizzabilita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S. nn. 116/1969 e 544/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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