Corte costituzionale

Sentenza n. 309/1991

Corte cost., sent. 5 luglio 1991, n. 309

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
309/1991
Data di deposito
5 luglio 1991
Data di decisione
19 giugno 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:309

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 5, legge n. 154 del 23 aprile 1981
  • art. 2, comma 2, legge n. 154 del 23 aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 17470

Agli amministratori delle aziende municipalizzate che, in quanto tali, si trovano in situazione di ineleggibilita' (nella specie: a consigliere comunale) e che abbiano presentato le dimissioni per rimuoverla, sono applicabili, data la loro configurazione di "legge di carattere eccezionale a tutela del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito", le disposizioni di cui all'art. 2, secondo e quinto comma, legge n. 154/1981, che fanno decorrere gli effetti delle dimissioni stesse dopo che la pubblica amministrazione abbia adottato i provvedimenti di sua competenza o, in difetto, dal quinto giorno successivo alla presentazione della relativa domanda di dimissioni e non l'art. 18 del d.P.R. n. 102 del 1986, che prevede la permanenza in carica dei predetti fino all'insediamento dei successori.

Massima n. 17471

La differenziazione che viene a crearsi agli effetti della eliminazione della causa di ineleggibilita' fra coloro la cui posizione ha carattere pubblico e coloro che ricoprono invece uffici ecclesiastici, ovvero sono soggetti a discliplina privatistica, non puo' essere ritenuta discriminatoria, trattandosi di situazioni non comparabili. In particolare, la disciplina prevista per i primi, per i quali, a differenza dei secondi, le dimissioni non hanno effetto immediato, ma sono sottoposte alla presa d'atto o all'accettazione della pubblica amministrazione - o, in mancanza, hanno effetto dal quinto giorno successivo alla loro presentazione - discende come naturale conseguenza dalla eterogeneita' delle rispettive posizioni, e pertanto non da' luogo a nessuna violazione dell'art. 3 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154).

Massima n. 17472

E' manifestamente ultroneo richiedere, per far cessare l'ineleggibilita', che le dimissioni di chi aspiri alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere alcun termine per l'accettazione stessa, e al riguardo il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' variamente determinare, purche' secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilita', che, in nessun caso, puo' essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura, primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo. Non costituisce quindi lesione di tale diritto l'aver fissato alla pubblica amministrazione il termine di cinque giorni per adottare il provvedimento di accettazione delle dimissioni, prevedendo espressamente che in mancanza di esso le dimissioni avranno effetto dopo cinque giorni dalla presentazione della relativa domanda. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 51 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, l. 23 aprile 1981, n. 154). - S. n. 46/1969.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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