Corte costituzionale
Sentenza n. 295/1991
Corte cost., sent. 26 giugno 1991, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 295/1991
- Data di deposito
- 26 giugno 1991
- Data di decisione
- 17 giugno 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:295
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, decreto-legge n. 86 del 21 marzo 1988
- legge n. 160 del 20 maggio 1988
Parametri
Massime
Massima n. 17366
Inammissibilita' della questione, l'oggetto della controversia davanti al giudice a quo essendo limitato alla rivalutazione dell'indennita' "per gli anni precedenti al 1988".
Massima n. 17367
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una omissione legislativa - com'e' quella ravvisata nell'ipotesi di mancata previsione, da parte della norma di legge regolatrice di un diritto costituzionalmente garantito, di un meccanismo idoneo ad assicurarne la effettivita' - mentre lascia al legislatore, nella sua innegabile competenza, di introdurre e di disciplinare anche retroattivamente tale meccanismo in via di normazione astratta, somministra essa stessa un principio cui il giudice comune e' abilitato a far riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione in via di individuazione della regola del caso concreto.
Massima n. 17368
Il fatto che l'art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160 - emanato nelle more del giudizio in cui la Corte (sent. n. 487 del 1988) dichiaro' la illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui, riguardo all'ammontare dell'indennita' di disoccupazione, non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario della stessa - abbia previsto un aumento dell'indennita' solo per il tempo fra l'entrata in vigore del decreto e la fine del 1988, senza disporre ne' aumenti ne' criteri di rivalutazione per il periodo precedente, non comporta necessariamente - contro quanto ritenuto al riguardo dal giudice a quo - che in conseguenza di tale omissione del legislatore non sia possibile rinvenire criteri di giudizio per la decisione delle controversie in materia relative a tale periodo. A tal fine infatti il giudice comune deve infatti ritenersi abilitato a far riferimento, nella individuazione della regola del caso concreto (ved. massima B), alla su indicata sentenza della Corte costituzionale. Nella quale peraltro non si manco' di prendere in esame il decreto-legge n. 86 del 1988, considerandolo come il modo in cui avrebbe potuto essere, ma non era stata, realizzata la condizione che avrebbe impedito alla Corte di pronunciare la emanata sentenza di illegittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160, in parte qua). - S. n. 497/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art.7, primo comma, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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