Corte costituzionale

Sentenza n. 282/1991

Corte cost., sent. 18 giugno 1991, n. 282

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
282/1991
Data di deposito
18 giugno 1991
Data di decisione
3 giugno 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:282

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 17337

Il principio, gia' affermato dalla Corte relativamente al personale scolastico assunto prima di una certa data, secondo cui non puo' essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilita', per i lavoratori che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbiano ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non puo' che avere valenza generale: infatti, le considerazioni relative alla necessita' di bilanciare l'interesse del lavoratore al conseguimento del diritto alla pensione con altri interessi anch'essi di rilievo costituzionale (quali la politica dell'occupazione giovanile) che, nel passato, indussero la Corte a dichiarare non fondate analoghe questioni, non possono ora ritenersi sufficienti a tale fine, sia perche' il momento attuale appare caratterizzato da una generale tendenza a rendere possibile il prolungamento dell'eta' lavorativa in coincidenza con l'aumento dell'eta' media della popolazione (v. per esempio legge 28 febbraio 1990, n. 37, che ha reso applicabili ai dipendenti civili dello Stato le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 477 del 1973, relativa al personale scolastico), sia perche', comunque, la facolta' in questione va riconosciuta - ai fini del rispetto dell'invocato precetto costituzionale - soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianita' minima per il diritto alla pensione. A maggior ragione cio' va detto nei casi in cui (come nella fattispecie di cui al giudizio a quo) il mancato raggiungimento del limite pensionistico discende da altra norma di legge, la quale, allo scopo di agevolare determinate categorie di soggetti meritevoli di particolari benefici, dispone l'elevazione, per esse, a cinquantacinque anni del limite massimo d'eta' per l'accesso all'impiego. Va dunque dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost. - restando assorbito il profilo di censura relativo all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente al personale statale ivi considerato, che al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'. - Per l'affermazione del principio, nell'attuale quadro normativo, riguardo al collocamento a riposo del personale scolastico: S. n. 444/1990. - Sulla norma impugnata, nel senso della infondatezza della questione: S. n. 461/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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