Corte costituzionale
Sentenza n. 280/1991
Corte cost., sent. 18 giugno 1991, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 280/1991
- Data di deposito
- 18 giugno 1991
- Data di decisione
- 23 maggio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 1, regio decreto n. 680 del 3 marzo 1938
- legge n. 41 del 9 gennaio 1939
- art. 12, legge n. 152 del 8 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 17320
La legislazione e la giurisprudenza costituzionale in materia di riscatto tendono a concedere la migliore considerazione alla progressione professionale acquisita mediante corsi professionali, svolti presso strutture universitarie o altri enti abilitati, (nella specie: corso triennale di educatore professionale istituito presso presidi del S.S.N. e presso strutture universitarie), quando e in ogni caso ne sussista la richiesta indispensabilita' per i fini di accesso all'impiego. Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attivita' di educatore professionale, rilasciato da presidi del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture universitarie, quando il detto titolo siasi reso indispensabile per l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni. - V., nella stessa materia, in ordine al titolo di assistente sociale, la sent. n. 426/1990 e, per il diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, la sent. n. 133/1991.
Massima n. 17321
Inammissibilita' della questione perche' estranea (ved. massima A) ai termini del giudizio a quo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attività di educatore professionale, rilasciato da presídi del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture universitarie, quando il detto titolo siasi reso indipensabile per l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non stabilisce onnicomprensivamente la facoltà di riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, di ogni e qualsiasi periodo di studio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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