Corte costituzionale
Sentenza n. 278/1991
Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/1991
- Data di deposito
- 12 giugno 1991
- Data di decisione
- 23 maggio 1991
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:278
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro del commercio con l'estero del 30 ottobre 1990
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 3, lett. q., statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 3, lett. q), statuto regione Sardegna
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 24 maggio 1975
- art. 9, lett. f., decreto del Presidente della Repubblica n. 3
Massime
Massima n. 17346
Per la parte oggetto dei proposti ricorsi per conflitto di attribuzione, concernente la individuazione di merci la cui esportazione e' subordinata all'osservanza di determinate formalita', il decreto del Ministro per il commercio estero 30 ottobre 1990 non adempie a finalita' meramente conoscitive o ricognitive, ma contiene un vero e proprio provvedimento il quale, come tale, costituisce esercizio certo e attuale di una competenza che si assume come propria o che comporta, comunque, una inequivoca affermazione di una propria attribuzione. L'indicato decreto va quindi ritenuto sicuramente idoneo ad innescare un conflitto di attribuzione sottoponibile alla cognizione della Corte costituzionale. - In generale, riguardo ai requisiti dell'idoneita' dell'atto a innescare il conflitto di attribuzione: S. nn. 217/1985, 286/1985, 123/1986, 152/1986 e 771/1988. - In particolare, sulla inidoneita', a dar vita al conflitto, dell'atto che adempia a finalita' meramente conoscitive o ricognitive, da ultimo: S. nn. 217/1985, 771/1988, 956/1988 e 389/1989.
Massima n. 17347
Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nei giudizi su conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, stante l'indisponibilita' delle competenze di cui in essi si controverte, non e' applicabile l'istituto dell'acquiescenza. Va percio' respinta, nel caso, la eccezione di inammissibilita' dei conflitti di attribuzione proposti da varie regioni nei confronti del decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990 (riguardante le autorizzazioni di uffici statali richieste per l'esportazione di beni culturali), avanzata per non avere i ricorrenti contestato l'invasivita' di una disposizione del precedente decreto del Ministro per il commercio con l'estero 28 giugno 1989, n. 294, identica a quella ora impugnata. - Per l'inapplicabilita' dell'istituto dell'acquiescenza nei giudizi su conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, fra le altre: S. n. 58/1959, nonche', da ultimo, S. n. 525/1990.
Massima n. 17348
Le regioni sono legittimate a sollevare conflitti di attribuzione a tutela di competenze ad esse delegate, sempreche' dette competenze siano state assegnate alle regioni mediante una delega "devolutiva" o "traslativa" e che le stesse competenze costituiscano una integrazione necessaria di funzioni "proprie" nel senso che tra le competenze trasferite e quelle delegate deve sussistere una saldatura funzionale tale che la revoca o la lesione delle funzioni delegate comporti un'incisione costituzionalmente rilevante nelle competenze "proprie" delle regioni: tali condizioni ricorrono entrambe nella fattispecie, in quanto, da un lato, le funzioni delegate relative alla esportazione, temporanea o definitiva, sono strumenti essenziali al fine di un organico esercizio delle competenze, "proprie" delle regioni, concernenti l'integrita' del patrimonio artistico d'interesse locale, e dall'altro la delegazione delle funzioni operata dall'art. 9, lett. f., d.P.R. n. 3 del 1972, e dall'art. 12, d.P.R. n. 480/1975, ha natura "traslativa", dovendosi escludere che tra le potesta' conservate allo Stato possano essere individuati poteri "concorrenti" sugli oggetti di valore artistico o storico di rilevanza locale. - V. S. n. 559/1988.
Massima n. 17349
Nel predisporre l'elenco delle merci la cui esportazione e' subordinata all'osservanza delle formalita' specificate per ciascun prodotto, l'impugnato decreto del Ministro per il commercio estero 30 ottobre 1990, all'ultima voce dell'allegato n. 3, testualmente dispone che "l'esportazione, definitiva o temporanea, degli oggetti che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, ivi compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le stampe, i libri, le incisioni e le cose di interesse numismatico, e' vincolata alla presentazione, tra l'altro, di una "licenza" o di un "nulla-osta", al cui rilascio sono autorizzati esclusivamente gli Uffici di esportazione degli oggetti d'antichita' e d'arte dipendenti dal Ministero dei Beni culturali e ambientali, aventi sede presso alcune Soprintendenze". Come risulta evidente dal tenore letterale della disposizione e dal contesto normativo dell'intero decreto, la mancata delimitazione del vincolo ivi prescritto ai beni culturali di interesse nazionale e la sottolineatura della esclusiva competenza degli uffici dipendenti dal Ministero al rilascio della licenza o del nulla-osta inducono ragionevolmente a ritenere che la statuizione ora citata faccia indiscriminatamente riferimento a tutti i beni culturali, anche d'interesse locale.
Massima n. 17350
Dalle norme costituzionali sulla ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni in materia di beni culturali - in particolare dall'art. 117 Cost. e dall'art. 3, lett. q, Statuto speciale Sardegna come rispettivamente attuati dall'art. 9, lett. f, d.P.R. n. 3/1972 e dall'art. 12, d.P.R. n. 480/1975 - emergono, con riferimento alla materia dei "musei e biblioteche di interesse locale", un ampio trasferimento di competenze alle regioni, e una linea di divisione fra le competenze conservate allo Stato e quelle assegnate alle regioni, in base alla quale le prime hanno ad oggetto beni culturali di interesse nazionale, mentre le seconde si riferiscono ai beni di interesse locale. Di conseguenza, i poteri in tema di esportazione dei beni culturali, compresi quelli librari e le cose di interesse numismatico, sono distribuiti tra Stato e Regioni in modo che al primo compete il rilascio di nulla-osta o licenza solo per i beni culturali di interesse nazionale, mentre alle Regioni, in virtu' della delega "traslativa" (di cui all'art. 9 d.P.R. n. 3/1972 e art. 12 d.P.R. n. 480/1975), spetta il rilascio delle licenze e nulla-osta per i beni culturali di interesse locale. Deve pertanto essere annullato, perche' invasivo delle competenze regionali, il decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990 nella parte in cui prevede che gli uffici di esportazione degli oggetti di antichita' e d'arte dipendenti dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, cui non spetta tale potere, provvedano al rilascio della licenza e del nulla-osta per l'esportazione, temporanea o definitiva, anche degli oggetti che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, (ivi compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le stampe, i libri, le incisioni e le cose di rilievo numismatico) appartenenti alla regione o ad altri enti, anche non territoriali, sottoposti alla sua vigilanza, o che, comunque, siano d'interesse locale.
Massima n. 17351
L'inattuazione dell'impegno, assunto con l'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, di precisare, nell'ambito di una legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979, le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico, rende gravemente lacunoso e incerto il quadro normativo sulla ripartizione delle competenze che in materia spettano allo Stato e alle regioni. E poiche' in detta materia vigono in gran parte leggi anteriori all'instaurazione dell'ordinamento regionale, e la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni dipende (ved. massima E) dal criterio dell'interesse nazionale o locale attribuibile al valore culturale di singoli beni o di categorie di beni, si rivela necessaria la definizione di adeguati raccordi e di condotte cooperative tra gli uffici statali e quelli regionali e locali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta agli uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, aventi sede presso alcune soprintendenze, rilasciare licenze o nulla-osta per l'esportazione, definitiva o temporanea, degli oggetti che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, ivi compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le stampe, i libri, le incisioni e le cose di rilievo numismatico che appartengano alla regione o ad altri enti, anche non territoriali, sottoposti alla sua vigilanza, o, comunque, siano d'interesse locale;
Annulla, conseguentemente, in parte qua il decreto del Ministro del commercio con l'estero 30 ottobre 1990 (Elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per esportazione e il transito).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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