Corte costituzionale

Sentenza n. 276/1991

Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
276/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:276

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 19 del 9 gennaio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 17340

Qualora la legge statale, in qualsiasi materia, provveda (o organizzi una qualsiasi attivita' propria o regionale) assumendo come criterio il territorio ed introducendo una disciplina differenziata in riferimento ad una parte di esso, va riconosciuta come rilevante e tutelabile mediante l'impugnazione davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, la pretesa della regione, il cui territorio sia stato ricompreso o no nel trattamento differenziato, al controllo che questo non sia manifestamente ingiustificato e irragionevole (art. 3 Cost.): il che si verificherebbe - e sarebbe in questi limiti sindacabile dalla Corte - allorche' la legge statale sacrificasse un interesse esclusivo o specifico della comunita' regionale senza che cio' sia riconducibile, in termini di strumentale necessita', alla attuazione di un preminente interesse generale dell'intera comunita' nazionale, di cui possa ritenersi partecipe la stessa comunita' regionale. L'esigenza di tutela in parola va, quindi, al di la' della mera salvaguardia della competenza legislativa regionale stabilita per territorio e per materie dall'art. 117 Cost. e si ricollega, invece, alla natura della regione di ente politico esponenziale della comunita' regionale, il cui fondamento e la cui garanzia sostanziale di fronte allo Stato e ai poteri del legislatore nazionale stanno piuttosto nell'art. 5 Cost.. Tali principi (per una applicazione dei quali ved. massima B) valgono anche per le leggi con cui lo Stato preordini od organizzi attivita' proprie o regionali al fine di promuovere l'instaurazione o lo svolgimento o l'esecuzione di rapporti con Stati stranieri o con Stati membri della Comunita' europea, o con organismi o associazioni internazionali, intergovernative o no.

Massima n. 17341

Appare ingiustificato e irragionevole, e quindi (vedasi massima A) in contrasto con gli artt. 3 e 5 Cost., l'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (contenente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe) che prevede la consultazione, da parte del Governo, della Regione Veneto e del Comune di Venezia, prima di proporre citta' italiane per le designazioni, nel decennio 1991-2000, quale sede o ufficio italiano di organismi di carattere internazionale da istituire, o ai quali dare una nuova sede: tale normativa, infatti, finisce con l'attribuire alla Regione Veneto ed al Comune di Venezia, rispetto alla scelta di altre citta' come sede di organismi internazionali o di loro uffici, un ingiustificato potere di veto, ed alla citta' di Venezia un ingiustificato privilegio, che non solo esulano dalle dichiarate finalita' della legge, ma sono destinati a durare per lungo tempo, operando altresi' non gia' relativamente al solo territorio considerato dalla legge n. 19 del 1991, ma relativamente all'intero residuo territorio dello Stato e, quindi, di tutte le altre regioni. Percio', in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Toscana, l'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, va dichiarato illegittimo, per violazione dei suddetti precetti costituzionali, restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' dedotti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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