Corte costituzionale
Sentenza n. 265/1991
Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/1991
- Data di deposito
- 12 giugno 1991
- Data di decisione
- 23 maggio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:265
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17314
La legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale indica nelle direttive n. 37 e n. 38 gli atti tipici che il pubblico ministero ha il potere di compiere e, tra questi, quelli ai quali il difensore ha il diritto di assistere: mentre l'individuazione e' espressamente prevista tra i primi, non e' invece compresa tra quelli con diritto di assistenza difensiva. Non vi e', pertanto, alcuna violazione dell'art. 77 Cost. se la stessa legge delega non ha posto sullo stesso piano, sotto tale profilo, l'interrogatorio, il confronto e l'ispezione, da un lato, e l'individuazione dall'altro, e se a detto criterio il legislatore delegato, nell'impugnato art. 364 cod. proc. pen., si e' strettamente attenuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 364 cod.proc.pen.).
Massima n. 17315
In un sistema nel quale la prova si forma in dibattimento, o comunque davanti al giudice in sede di incidente probatorio, quale anticipazione del dibattimento, gli atti compiuti dal P.M. in fase di indagini preliminari hanno una funzione esclusivamente endoprocessuale cioe' finalizzata alla prosecuzione delle stesse; ne' la presenza della difesa incide sul valore degli atti compiuti rendendoli in qualche modo equivalenti, sotto il profilo probatorio, a quelli compiuti dal giudice. Peraltro, in talune ipotesi (come nel caso di specie: individuazione della persona sottoposta alle indagini) data la natura dell'atto e' del tutto impossibile realizzare l'assistenza di un difensore "in incertam personam", prima cioe' di avere materialmente identificato la persona che sara' poi, solo a partire da quel momento, "sottoposta alle indagini". Pertanto non puo' dirsi violato ne' il diritto di difesa dell'indagato, ne' il principio di parita' delle parti, ben potendo il legislatore graduare l'assistenza difensiva in funzione del rilievo conferito all'atto che esaurisce i suoi effetti all'interno della fase in cui viene compiuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 77 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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