Corte costituzionale

Sentenza n. 265/1991

Corte cost., sent. 12 giugno 1991, n. 265

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
265/1991
Data di deposito
12 giugno 1991
Data di decisione
23 maggio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:265

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17314

La legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale indica nelle direttive n. 37 e n. 38 gli atti tipici che il pubblico ministero ha il potere di compiere e, tra questi, quelli ai quali il difensore ha il diritto di assistere: mentre l'individuazione e' espressamente prevista tra i primi, non e' invece compresa tra quelli con diritto di assistenza difensiva. Non vi e', pertanto, alcuna violazione dell'art. 77 Cost. se la stessa legge delega non ha posto sullo stesso piano, sotto tale profilo, l'interrogatorio, il confronto e l'ispezione, da un lato, e l'individuazione dall'altro, e se a detto criterio il legislatore delegato, nell'impugnato art. 364 cod. proc. pen., si e' strettamente attenuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 364 cod.proc.pen.).

Massima n. 17315

In un sistema nel quale la prova si forma in dibattimento, o comunque davanti al giudice in sede di incidente probatorio, quale anticipazione del dibattimento, gli atti compiuti dal P.M. in fase di indagini preliminari hanno una funzione esclusivamente endoprocessuale cioe' finalizzata alla prosecuzione delle stesse; ne' la presenza della difesa incide sul valore degli atti compiuti rendendoli in qualche modo equivalenti, sotto il profilo probatorio, a quelli compiuti dal giudice. Peraltro, in talune ipotesi (come nel caso di specie: individuazione della persona sottoposta alle indagini) data la natura dell'atto e' del tutto impossibile realizzare l'assistenza di un difensore "in incertam personam", prima cioe' di avere materialmente identificato la persona che sara' poi, solo a partire da quel momento, "sottoposta alle indagini". Pertanto non puo' dirsi violato ne' il diritto di difesa dell'indagato, ne' il principio di parita' delle parti, ben potendo il legislatore graduare l'assistenza difensiva in funzione del rilievo conferito all'atto che esaurisce i suoi effetti all'interno della fase in cui viene compiuto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 364 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 77 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze