Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1991
Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1991
- Data di deposito
- 24 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 333, codice civile
- art. 7, comma 3, legge della Regione siciliana del 19 luglio 1990
- art. 36, legge della Regione siciliana del 19 luglio 1990
- legge della Regione siciliana n. 47 del 8 luglio 1977
Parametri
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 16868
L'art. 7, terzo comma, della legge della Regione siciliana approvata il 19 luglio 1990, nel conferire all'operatore sanitario, nell'ipotesi in cui il genitore esercente la patria potesta' neghi il proprio consenso ad attivita' diagnostiche, terapeutiche od assistenziali, con un comportamento che lo stesso operatore ritenga "gravemente pregiudizievole per la salute del minore", il potere di "chiedere l'intervento del giudice minorile", non ha inteso, pur rinviando all'art. 333 cod. civ. ai fini dell'individuazione delle competenze del giudice minorile, ampliare la sfera dei legittimati al "ricorso" per l'attivazione di tali competenze, bensi' si e' limitato a richiamare un semplice potere di segnalazione o di denuncia dell'organo amministrativo nei confronti dell'autorita' giudiziaria: potere amministrativo che va dunque ricondotto alla sfera di quelli ordinariamente spettanti all'operatore sanitario per finalita' connesse alla tutela pubblicistica del diritto costituzionale alla salute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge della Regione Sicilia approvata il 19 luglio 1990, sollevata in riferimento agli artt. 14 e 17 Statuto speciale per la Sicilia).
Massima n. 16871
Il principio, gia' affermato per le Regioni a Statuto ordinario, in base al quale va riconosciuto compatibile con l'art. 81, quarto comma, Cost. il fatto che una Regione rinvii la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche' l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, puo' valere anche nei confronti della Regione Sicilia, nel cui ambito la materia del bilancio e della contabilita' risulta disciplinata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, che consente la possibilita' di adottare la soluzione prevista dalla legge quadro statale (l. 19 maggio 1976, n. 335) consistente appunto nel rinvio della quantificazione della spesa e della copertura degli oneri alla legge annuale di bilancio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 legge Regione Sicilia 19 luglio 1990 sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - S. n. 331/1988.
Massima n. 16872
Gli interventi previsti dalla legge Regione Sicilia 19 luglio 1990, in quanto finalizzati ad assicurare la regolarita' e l'efficacia delle prestazioni sanitarie offerte all'utenza, costituiscono attuazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale; devesi pertanto escludere che i finanziamenti provenienti dal Fondo sanitario nazionale siano utilizzati, in base alla legge impugnata, per finalita' sociali che esulano dagli obiettivi della richiamata legge statale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 l. 19 luglio 1990 sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 7, terzo comma, e dell'art. 36 della legge della Regione siciliana approvata il 19 luglio 1990, recante "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari", in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana ed agli artt. 81, quarto comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze