Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1991

Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 26

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
26/1991
Data di deposito
24 gennaio 1991
Data di decisione
17 gennaio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:26

Norme oggetto del giudizio

  • art. 333, codice civile
  • art. 7, comma 3, legge della Regione siciliana del 19 luglio 1990
  • art. 36, legge della Regione siciliana del 19 luglio 1990
  • legge della Regione siciliana n. 47 del 8 luglio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 16868

L'art. 7, terzo comma, della legge della Regione siciliana approvata il 19 luglio 1990, nel conferire all'operatore sanitario, nell'ipotesi in cui il genitore esercente la patria potesta' neghi il proprio consenso ad attivita' diagnostiche, terapeutiche od assistenziali, con un comportamento che lo stesso operatore ritenga "gravemente pregiudizievole per la salute del minore", il potere di "chiedere l'intervento del giudice minorile", non ha inteso, pur rinviando all'art. 333 cod. civ. ai fini dell'individuazione delle competenze del giudice minorile, ampliare la sfera dei legittimati al "ricorso" per l'attivazione di tali competenze, bensi' si e' limitato a richiamare un semplice potere di segnalazione o di denuncia dell'organo amministrativo nei confronti dell'autorita' giudiziaria: potere amministrativo che va dunque ricondotto alla sfera di quelli ordinariamente spettanti all'operatore sanitario per finalita' connesse alla tutela pubblicistica del diritto costituzionale alla salute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge della Regione Sicilia approvata il 19 luglio 1990, sollevata in riferimento agli artt. 14 e 17 Statuto speciale per la Sicilia).

Massima n. 16871

Il principio, gia' affermato per le Regioni a Statuto ordinario, in base al quale va riconosciuto compatibile con l'art. 81, quarto comma, Cost. il fatto che una Regione rinvii la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonche' l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, puo' valere anche nei confronti della Regione Sicilia, nel cui ambito la materia del bilancio e della contabilita' risulta disciplinata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, che consente la possibilita' di adottare la soluzione prevista dalla legge quadro statale (l. 19 maggio 1976, n. 335) consistente appunto nel rinvio della quantificazione della spesa e della copertura degli oneri alla legge annuale di bilancio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 legge Regione Sicilia 19 luglio 1990 sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.). - S. n. 331/1988.

Massima n. 16872

Gli interventi previsti dalla legge Regione Sicilia 19 luglio 1990, in quanto finalizzati ad assicurare la regolarita' e l'efficacia delle prestazioni sanitarie offerte all'utenza, costituiscono attuazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale; devesi pertanto escludere che i finanziamenti provenienti dal Fondo sanitario nazionale siano utilizzati, in base alla legge impugnata, per finalita' sociali che esulano dagli obiettivi della richiamata legge statale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36 l. 19 luglio 1990 sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 7, terzo comma, e dell'art. 36 della legge della Regione siciliana approvata il 19 luglio 1990, recante "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari", in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana ed agli artt. 81, quarto comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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