Corte costituzionale
Sentenza n. 23/1991
Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/1991
- Data di deposito
- 24 gennaio 1991
- Data di decisione
- 17 gennaio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 12-bis, introdotto, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- legge n. 74 del 6 marzo 1987
- legge n. 898 del 1° dicembre 1970
Parametri
Massime
Massima n. 16834
L'accertamento dell'ambito di applicazione della norma impugnata sotto aspetti che non costituiscano oggetto di censura e' riservato ai giudici comuni, trattandosi di questione meramente interpretativa. Non spetta percio' alla Corte valutare se ai fini dell'applicabilita' nel giudizio principale della disposizione dell'art. 12 bis della legge sul divorzio 1 dicembre 1970, n. 898, introdotto con l'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riserva all'ex coniuge titolare di assegno divorzile il 40% dell'indennita' di fine rapporto, sia sufficiente - come ritenuto nel caso di specie dal giudice a quo - che l'indennita' sia percepita dopo la sua entrata in vigore, pur se la sentenza di divorzio sia passata in giudicato in data anteriore.
Massima n. 16835
Sul terreno della legittimita' costituzionale, la disposizione dell'art. 12 bis della legge sul divorzio, introdotta con l'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che riserva all'ex coniuge titolare di assegno divorzile il 40% dell'indennita' di fine rapporto, non sembra censurabile sotto il profilo - non dedotto, peraltro, nel caso di specie dal giudice a quo - della mancata sostituzione, alla predeterminazione legislativa della percentuale dell'indennita', di una determinazione della sua misura in base ad una valutazione discrezionale del giudice, in quanto piu' idonea a cogliere le particolarita' dei singoli casi concreti. Non puo' infatti dirsi irragionevole una scelta legislativa che miri ad assicurare certezza e rapidita' nella definizione del contenuto del diritto all'indennita' e ad evitare il contenzioso che presumibilmente deriverebbe da diversita' di indirizzi giurisprudenziali.
Massima n. 16836
La riforma della disciplina del divorzio introdotta in Italia nel 1970, con la legge del 1987, ha avuto tra i suoi obiettivi quello di dare una piu' ampia e sistematica tutela al soggetto economicamente piu' debole con l'approntamento di incisivi strumenti giuridici a garanzia di posizioni economicamente pregiudicate dagli effetti della cessazione del matrimonio.
Massima n. 16837
Il legislatore, nell'attribuire all'ex coniuge titolare di assegno divorzile una quota (40%) dell'indennita' di fine rapporto di lavoro percepita dall'altro ex coniuge, si e' ispirato sia ai criteri assistenzialistici evidenziati dal fatto che essa presuppone la spettanza dell'assegno divorzile; sia, e soprattutto, a criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall'ex-coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. A motivo della valorizzazione di tale criterio sta la considerazione della particolare condizione della donna, che deve assumere su di se' oneri rilevanti in ordine all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale. Conseguentemente il contributo dato dall'ex coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune va valutato in riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa col venir meno della convivenza e con l'istaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale, cio' specie nel caso in cui il coniuge piu' debole sia quello cui sono affidati i figli. Pertanto e' ragionevole che il legislatore abbia preferito ancorarsi ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza. (Non fondatezza della questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 bis legge 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987 n. 74).
Massima n. 16838
In caso di convivenza breve (o brevissima) seguita da un lungo periodo di separazione, come la giurisprudenza esclude che l'assegno divorzile possa consistere in una rendita di carattere puramente parassitario, cosi' e' verosimile che in tali situazioni venga a mancare il previsto presupposto (quello appunto della spettanza dell'assegno divorzile) per l'attribuzione della percentuale di indennita' di fine rapporto di lavoro percepita dall'altro ex coniuge.
Massima n. 16839
Se l'indennita' di fine rapporto di lavoro corrisponde ad una quota del trattamento economico maturata in costanza di questo, il coniuge il quale, durante il matrimonio, abbia contribuito alla formazione di tale trattamento, e', per questa parte, legittimato a fruirne. L'indennita' di fine rapporto, invero, assolve anche nei confronti di quel coniuge, per il periodo di coincidenza tra i rapporti di matrimonio e di lavoro, alla funzione latamente previdenziale che le e' propria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 38 Cost., dell'art. 12 bis legge 1 dicembre 1970 n. 898, introdotto con l'art. 16 legge 6 marzo 1987 n. 74).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto con l'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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