Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1991

Corte cost., sent. 24 maggio 1991, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
216/1991
Data di deposito
24 maggio 1991
Data di decisione
20 maggio 1991
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 218, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 17287

La elencazione delle menomazioni che possono dare luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata, di cui alla tabella allegato n. 3, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - richiamata dagli artt. 76 e 218 stesso d.P.R., rispettivamente, per gli infortuni nel settore del lavoro dell'industria e per quelli del settore del lavoro agricolo - attribuisce rilievo autonomo, indipendentemente dalla presenza delle menomazioni specificamente indicate, alla condizione personale dell'invalido e non consente, quindi, di ritenere esclusa la concessione di detto assegno nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni che, sebbene non comprese espressamente nell'elenco, comportano la necessita' di assistenza personale continuativa. Il punto 8 della tabella suddetta, infatti, prevede l'erogabilita' dell'assegno anche in presenza di "malattie o infermita'" - senza ulteriore indicazione del tipo della patologia o della menomazione - "che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto", onde la normativa va correttamente intesa (anche per coerenza con la correlativa disciplina della indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili: v. legge 11 febbraio 1980, n. 18 e legge 21 novembre 1988, n. 508) come comprensiva di tutte le situazioni nelle quali sussista l'impossibilita' o l'estrema difficolta', per l'invalido, di mantenere autonomamente una posizione eretta e di deambulare senza aiuto. Consegue dall'adottata interpretazione la esclusione di alcuna ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei portatori di menomazioni, pur importanti necessita' di assistenza personale continuativa, non indicate "espressamente" nell'elenco di cui alla tabella allegato n. 3, ed altresi' la prospettabilita' di ingiustificate limitazioni della tutela previdenziale dei lavoratori in caso di infortunio o di malattia professionale. Resta affidato al giudice di merito il compito di accertare, caso per caso, se ricorra o meno la necessita' di assistenza personale continuata, come sopra intesa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione). - Sul superamento del sistema "tabellare" nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, v. S. n. 179/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara, non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 218 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 76 dello stesso d.P.R. ed alla tabella allegato n. 3, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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