Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1991

Corte cost., sent. 13 maggio 1991, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/1991
Data di deposito
13 maggio 1991
Data di decisione
23 aprile 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:211

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17243

Devono ritenersi rispettate le garanzie di difesa anche nel caso di forme di notificazioni che non assicurano la conoscenza "reale", in quanto non raggiungono direttamente la persona dell'imputato, ma soltanto una conoscenza "legale", cioe' fondata su presunzioni, purche' queste siano rispondenti a criteri tali da realizzare una elevata probabilita' di conoscenza effettiva dal momento che lo scopo della notificazione e' quello di portare il contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilita' dell'interessato. - V., in materia, le sent. nn. 77/1972, 170/1976 e 181/1980.

Massima n. 17244

La disciplina relativa alla notificazione di atti giudiziari a mezzo posta non e' lesiva del diritto di difesa del cittadino ne' del principio di eguaglianza rispetto ai destinatari di notificazioni compiute personalmente dall'ufficiale giudiziario in quanto, anche nella materia penale, non vi e' assoluta incompatibilita' delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa (v. massima A). In un sistema poi in cui la posizione dell'accusa e della difesa sono tendenzialmente equiparate non si puo' prescindere da un'esigenza di cooperazione da parte del destinatario stesso, quando sia stato avvertito, a seguito di precedenti contatti o notificazioni (soprattutto se eseguite personalmente) o informazioni, della esistenza di indagini preliminari che lo riguardano. Inoltre, trascorso un certo termine dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento al mittente con l'indicazione "non ritirato", per cui il giudice, sia che si tratti del decreto di fissazione dell'udienza preliminare sia di quello di citazione a giudizio, in caso di mancata presentazione dell'imputato all'udienza, dispone (cioe': deve disporre), anche d'ufficio, (art. 420, quarto comma, e 485, cod.proc.pen.) la rinnovazione della citazione, quando e' provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza (senza sua colpa). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, dell'art. 170 del codice di procedura penale in relazione all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari), sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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