Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1991

Corte cost., sent. 10 gennaio 1991, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
2/1991
Data di deposito
10 gennaio 1991
Data di decisione
8 gennaio 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 233, comma 1, n.1, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 16800

Sia nell'art. 626, primo comma, n. 1, cod. pen. sia nell'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p., la condizione alla quale si ricollega la fattispecie del delitto di furto d'uso e' la stessa. Percio', non ravvisandosi valide esigenze, proprie del consorzio militare, tali da rendere razionalmente giustificabile la diversificazione di disciplina fra le ipotesi del furto d'uso militare e del furto d'uso comune, sopravvenuta a seguito della declaratoria di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 1085/1988, dell'art. 626 cod. pen., primo comma, n. 1, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a caso fortuito o forza maggiore, l'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p., non riconducendo anch'esso tale ipotesi alla meno grave fattispecie del furto d'uso militare, viene a trovarsi in contrasto con il principio di eguaglianza. L'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p. - assorbito ogni altro profilo di illegittimita' prospettato - va dunque dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. - S. n. 1085/1988

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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