Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1991

Corte cost., sent. 2 maggio 1991, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/1991
Data di deposito
2 maggio 1991
Data di decisione
23 aprile 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 845 del 21 dicembre 1978
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973
  • art. 35, ss., decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 8, legge n. 845 del 21 dicembre 1978
  • art. 2, legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 4, legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 9, legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 10, comma 4, legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 16, comma 2, legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 16, comma 4, legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 3, comma 2, legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 3, comma 4, legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 6, comma 2, lett. c), legge n. 341 del 19 novembre 1990
  • art. 6, comma 2, lett. a), legge n. 341 del 19 novembre 1990

Parametri

  • art. 35, Costituzione
  • art. 8, n. 29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 33, Costituzione
  • art. 8, n. 26, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 6, Costituzione
  • art. 9, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 52, ultimo co., statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 19, ultimo co., statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 19, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1° febbraio 1973
  • art. 19, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1° novembre 1973

Massime

Massima n. 17213

La materia "addestramento e formazione professionale" che l'art. 8, n. 29, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige affida in via primaria alla competenza della Provincia di Bolzano, risulta ben differenziata dall'attivita' formativa che si svolge nell'ambito delle Universita' e che viene a concludersi con il rilascio di uno specifico titolo universitario suscettibile di legittimare l'accesso a determinate aree professionali. La prima s'inquadra, infatti, nella tutela del lavoro e trova la sua base costituzionale nell'art. 35 della Costituzione, dove si affida alla Repubblica il compito di curare "la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori"; la seconda va ricondotta, invece all'attivita' di formazione culturale e scientifica che viene realizzata nell'ambito dell'istruzione superiore e che le Universita' attuano, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, in condizioni di autonomia, "nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". La netta distinzione tra i due settori emerge del resto chiaramente dagli stessi contenuti della materia trasferita alla competenza provinciale, alla luce delle specificazioni operate dalle norme di attuazione dello Statuto speciale in tema di "addestramento e formazione professionale" (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689) - norme (cfr. in particolare, gli artt. 2 e 3) che riconducono alla materia in questione attivita' di addestramento e preparazione specificamente orientate verso il mondo del lavoro e sviluppate o fuori dell'ordinamento scolastico o nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, ma in nessun caso comprese nelle funzioni formative proprie del livello universitario - e trova conferma nella disciplina posta, con riferimento a questa materia, sia dagli artt. 35 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sia dagli artt. 2 e 8 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), dove le attivita' formative connesse al settore vengono riferite alla qualificazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente, con esclusione delle attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria. Se e' vero infatti che questa disciplina, indirizzata alle Regioni ordinarie, non puo' assumere valore vincolante nei confronti di una competenza provinciale di tipo esclusivo, essa puo' pur sempre concorrere indirettamente a definire - ove non contraddetta dalla disciplina specificamente posta per la Provincia autonoma di Bolzano dalle relative norme di attuazione - anche i contenuti della materia che si e' inteso assegnare alla sfera dell'autonomia speciale. - Sui compiti istituzionali delle Universita' e sulla distinzione fra istruzione universitaria e formazione professionale: S. n. 14/1983.

Massima n. 17214

I corsi organizzati nelle Universita' per il rilascio del "diploma universitario" e del "diploma di specializzazione" - previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 - siccome interamente radicati nell'ordinamento dell'istruzione universitaria (dal momento che quelli organizzati per il rilascio del diploma universitario si svolgono nelle facolta', mentre gli altri sono effettuati nelle scuole di specializzazione, definite dall'art. 11, primo comma, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, come "corsi ufficiali universitari"), risultano estranei (v. massima A) alla materia dell'"addestramento e formazione professionale". Pertanto la disciplina statale degli stessi non ha inciso nella competenza esclusiva spettante alla Provincia di Bolzano nella suddetta materia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento all' art. 8, nn. 1, 26, 29, e all'art. 16, primo comma, anche in relazione all'art. 100, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

Massima n. 17215

Le scuole di specializzazione - nel cui ambito si consegue, successivamente alla laurea, un diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista - fanno parte dell'ordinamento dell'istruzione superiore, caratterizzandosi come corsi ufficiali universitari (v. art. 11 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162) : ne consegue (v. massima A) che la disciplina degli ordinamenti didattici e organizzativi di dette scuole - contenuta nell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 - non invade alcuna competenza della Provincia autonoma di Bolzano, segnatamente quella primaria attribuita a detta Provincia in tema di addestramento e formazione professionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento all' art. 8, nn. 1, 29, e all'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Massima n. 17216

Le caratteristiche del C.U.N. (Consiglio universitario nazionale) - che l'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341 individua come l'organo che esercita le funzioni di consulenza per tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - e le sue competenze, tutte strettamente attinenti al settore dell'istruzione universitaria, quand'anche riferite alle scuole di specializzazione, escludono la possibilita' di una interferenza dell'azione di tale organo nella sfera della autonomia della Provincia di Bolzano (ved. ancora massima A), onde nessuna lesione di detta autonomia puo' discendere dalla particolare composizione dell'organo e segnatamente dal mancato inserimento al suo interno di una rappresentanza delle minoranze linguistiche. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento all' art. 8, nn. 1, 26, 29, e all'art. 9, n. 2, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, anche in relazione all'art. 6 Cost.).

Massima n. 17217

Il richiamo di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, a fonti di finanziamento diverse da quelle statali e derivanti da convenzioni con enti pubblici " con particolare riferimento alle Regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale", non determina alcun vincolo di finanziamento a carico della Provincia autonoma di Bolzano, limitandosi a richiamare, come semplice dato di fatto, le convenzioni attualmente in vigore tra Universita' ed enti pubblici solo ai fini del calcolo della misura complessiva del finanziamento del piano di sviluppo delle Universita' destinato all'istituzione ed all'attivazione di corsi connessi ai diversi titoli universitari. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 26, 29; e 16, primo comma, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Massima n. 17218

Il potere ricognitivo e confermativo che l'art. 16, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, attribuisce alle Universita' in ordine alle disposizioni degli statuti universitari che prevedono scuole abilitate al rilascio di diplomi di laurea o titoli finali di livello universitario, non invade alcuna competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano, segnatamente quella in materia di addestramento e formazione professionale (ved. ancora massima A) trattandosi di una disciplina concernente la materia dell'istruzione superiore, riservata alla competenza statale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento all'art. 8, nn. 1, 26 e 29, ed all'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Massima n. 17219

La legge 19 novembre 1990, n. 341, concerne la disciplina generale degli ordinamenti didattici universitari, che e' materia riservata allo Stato e non ricompresa nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano. Pertanto, mancando un interesse particolare e differenziato di detta Provincia alla relativa disciplina (che solo avrebbe comportato, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, l'applicazione dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto speciale), e non potendosi tale interesse far derivare dall'art. 19, ultimo comma, dello Statuto, (dove si prevede il parere obbligatorio della Regione e della Provincia interessata ai fini dell'eventuale istituzione di nuove Universita' nel Trentino-Alto Adige) dal momento che tale profilo non e' stato in alcun modo affrontato dalla legge in esame, legittimamente il disegno di legge relativo alla legge in parola e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri senza la partecipazione del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. (Non fondatezza della questione di legittimita' della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento agli art. 52, ultimo comma, 19, ultimo comma, e 107 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49). - Sui presupposti per l'applicazione dell'art. 52, ult. comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige : S. nn. 224/1990 e 343/1990.

Massima n. 17220

La disciplina, contenuta nell'art. 3, secondo e quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede il diploma di laurea quale titolo necessario per l'ammissione ai concorsi per posti di personale insegnante della scuola materna e della scuola elementare non lede la competenza esclusiva della Provincia di Bolzano in materia di "scuola materna" (artt. 8, nn. 1 e 26 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) ne' quella concorrente in materia di "scuola elementare" (art. 9, n. 2 e 19, primo comma, dello Statuto). Infatti, per quanto riguarda la disciplina della scuola materna, le norme statali non esprimono ne' un principio generale, ne' una norma fondamentale di riforma economico-sociale, e non sono pertanto suscettibili di limitare la competenza di tipo esclusivo del legislatore provinciale, non introducendo mutamenti nell'attuale regime della scuola materna nella Provincia di Bolzano, mentre per quanto concerne la disciplina della istruzione elementare, va richiamato l'art. 1, secondo comma, delle norme di attuazione emanate con il d.P.R. n. 89/1983, che riserva alla competenza statale la regolazione dello stato giuridico ed economico del personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari, onde la normativa impugnata, ponendosi anche nei confronti della Provincia di Bolzano come espressione della suddetta norma statale e altresi' come espressione di principi fondamentali suscettibili di vincolare la legislazione concorrente, non risulta invasiva della competenza provinciale, in questo settore appunto solo concorrente. Infine, nessuna lesione dello Statuto speciale o delle relative norme di attuazione e' dato constatare in riferimento al bilinguismo nelle scuole elementari dal momento che su questo aspetto (toccato dall'.art. 3, quarto comma, della legge n. 341, ma solo in relazione alla Valle d'Aosta), le disposizioni impugnate non apportano nessuna innovazione alla disciplina attualmente in vigore nella Provincia di Bolzano. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento agli artt. 8, nn. 1 e 26; 9, n. 2; 19, primo comma, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89).

Massima n. 17221

La disciplina, contenuta nell'art. 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede la possibilita' per le Universita' di attivare "corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici "(lett. a) e "corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale" (lett. c), non e' invasiva della competenza della Provincia di Bolzano in materia di addestramento e formazione professionale (art, 8, nn. 1 e 29, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige e d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689), in quanto, per cio' che riguarda i corsi di cui alla lett. a dell'impugnato art. 6, trattasi di attivita' di formazione culturale, scientifica e professionale proprie dell'insegnamento universitario, che operano su un piano ben diverso (ved. massima A) da quello proprio delle funzioni di addestramento e formazione al lavoro affidate alla competenza esclusiva della Provincia, mentre per quanto riguarda i corsi di cui alla lett. c dello stesso articolo, pur potendo, in taluni casi, per il fatto di risultare diretti anche ad esigenze di aggiornamento e riqualificazione professionale e di educazione permanente, investire la sfera delle attribuzioni della Provincia di Bolzano, la relativa materia e' gia' regolata, per la Provincia stessa, in sede di norme di attuazione dello Statuto speciale relative alle materie dell'addestramento e della formazione professionale (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689) e dell'ordinamento scolastico (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) onde anche a voler ipotizzare - cosa che non ricorre nel caso di specie - un contrasto tra dette norme e quelle impugnate, queste ultime, costituendo norme di legge ordinaria non potrebbero mai abrogare o modificare le prime, dotate di particolare forza e valore, essendo espressione di una particolare competenza riservata e separata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, lett. a) e c), della legge 19 novembre 1990, n. 341, in riferimento agli artt. 8, nn. 1, 26, 29 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige ed al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, anche in relazione agli artt. 33 e 35 Cost.). - Sulle particolari caratteristiche dei decreti legislativi di attuazione statutaria e relative implicazioni: S. nn. 180/1980, 237/1983 e 85/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti degli artt. 3, secondo e quarto comma, e 6, secondo comma, lettere a) e c), della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 19, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 e al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, anche in relazione agli artt. 33 e 35 della Costituzione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso in epigrafe, nei confronti degli artt. 2; 4; 9; 10, quarto comma, e 16, secondo e quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), per violazione degli artt. 8, nn. 1, 26 e 29; 9, n. 2; 16, primo comma; 19, primo e ultimo comma; 52, ultimo comma; 100 e 107 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, con riferimento particolare al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, ed all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, anche in relazione agli artt. 6, 33 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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