Corte costituzionale

Sentenza n. 190/1991

Corte cost., sent. 2 maggio 1991, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/1991
Data di deposito
2 maggio 1991
Data di decisione
23 aprile 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:190

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17166

L'integrazione probatoria consentita nell'udienza preliminare, per il caso in cui il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti circa il rinvio a giudizio od il proscioglimento, e' limitata dall'art. 422 cod. proc. pen. ad alcune prove tassativamente indicate (produzione di documenti, audizione di testimoni e consulenti tecnici, interrogatorio di persone imputate di reato connesso o collegato); e', invece esclusa per altre (confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.). Tuttavia, poiche', nel caso di specie, l'integrazione probatoria richiesta concerne l'acquisizione di un oggetto (audiovisivo della Polizia di Stato) rientrante nell'ampia nozione di "documento" fornita dall'art. 234 del codice, e in quanto tale deve ritenersi consentita dalla suindicata norma, e' irrilevante ai fini del giudizio a quo, e quindi inammissibile, la censura, formulata in proposito, di discriminazione, nell'esercizio del diritto di difesa, di chi possa dimostrare l'assenza di responsabilita' solo attraverso le prove escluse.

Massima n. 17167

Come gia' rilevato dalla Corte, nell'impianto del nuovo codice di procedura penale il "supplemento istruttorio" previsto dall'art. 422 costituisce un regime eccezionale, che presuppone da parte del giudice una valutazione di incompletezza del materiale informativo offertogli ai fini della decisione sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, nonche' l'indicazione di "temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni" ed un giudizio di "manifesta (o evidente) decisivita'" ai suddetti fini delle prove su tali temi richieste dalle parti. - S. n. 64/1991.

Massima n. 17168

Come gia' evidenziato dalla Corte, il pubblico ministero e' bensi' parte, ma parte pubblica, che ha percio' il dovere di compiere "ogni attivita' necessaria" ai fini delle "determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale", ivi compresi gli "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". - S. n. 88/1991.

Massima n. 17169

Di fronte alla richiesta di sequestro di fonti di prova (nella specie: audiovisivo della Polizia di Stato) non acquisibili dalla difesa dell'indagato, che il pubblico ministero non abbia effettuato, ne' richiesto di effettuare, ben puo' il giudice dell'udienza preliminare, nonostante il contrario avviso del pubblico ministero, se ritenga decisiva l'acquisizione della prova ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento, avvalendosi del potere sostitutivo previsto per le indagini preliminari dall'art. 368 cod. proc. pen., emanare l'ordine di esibizione o disporre senz'altro il sequestro. Cade quindi la censura di discriminazione tra imputati - a seconda che le prove a discarico siano o meno nella loro disponibilita' - e di violazione, nel secondo caso, del diritto di difesa, avanzata sul presupposto che nel caso in questione tale potere non spettasse al giudice dell'udienza preliminare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 422 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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