Corte costituzionale
Sentenza n. 183/1991
Corte cost., sent. 29 aprile 1991, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 183/1991
- Data di deposito
- 29 aprile 1991
- Data di decisione
- 22 aprile 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:183
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 18 del 11 febbraio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 17144
L'esclusione dell'indennita' di accompagnamento - a cui hanno diritto, oltre ai ciechi assoluti, gli invalidi civili totalmente inabili - per quelli, tra di essi, che siano ricoverati gratuitamente in istituto - prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 - e' intesa ad evitare una ingiustificata duplicazione dell'onere dello Stato. Non e' quindi irrazionale, ne' contrario alla garanzia dell'assistenza sociale, che, nei casi di allontanamento dall'istituto per lassi di tempo - come nella specie - addirittura giornalieri o comunque inferiori al mese, in cui dall'indennita' di accompagnamento verrebbe a giovarsi un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilita' del ricovero e un posto solo momentaneamente non occupato, la erogazione frazionata della stessa non sia consentita. In coerenza con la suddetta finalita' della norma, la indennita' di accompagnamento va invece corrisposta - e in tal senso del resto e' anche la prassi amministrativa - quando l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, e l'amministrazione onerata, in coincidenza con la possibilita' per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto, puo' sospendere il pagamento delle rette. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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