Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1991

Corte cost., sent. 29 aprile 1991, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
183/1991
Data di deposito
29 aprile 1991
Data di decisione
22 aprile 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 18 del 11 febbraio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 17144

L'esclusione dell'indennita' di accompagnamento - a cui hanno diritto, oltre ai ciechi assoluti, gli invalidi civili totalmente inabili - per quelli, tra di essi, che siano ricoverati gratuitamente in istituto - prevista dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 - e' intesa ad evitare una ingiustificata duplicazione dell'onere dello Stato. Non e' quindi irrazionale, ne' contrario alla garanzia dell'assistenza sociale, che, nei casi di allontanamento dall'istituto per lassi di tempo - come nella specie - addirittura giornalieri o comunque inferiori al mese, in cui dall'indennita' di accompagnamento verrebbe a giovarsi un soggetto al quale, contemporaneamente, l'istituzione ospedaliera assicura la disponibilita' del ricovero e un posto solo momentaneamente non occupato, la erogazione frazionata della stessa non sia consentita. In coerenza con la suddetta finalita' della norma, la indennita' di accompagnamento va invece corrisposta - e in tal senso del resto e' anche la prassi amministrativa - quando l'allontanamento dall'istituto avvenga per periodi uguali o superiori al mese, e l'amministrazione onerata, in coincidenza con la possibilita' per l'ente ospedaliero di utilizzare diversamente il posto-letto, puo' sospendere il pagamento delle rette. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze