Corte costituzionale
Sentenza n. 181/1991
Corte cost., sent. 29 aprile 1991, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 181/1991
- Data di deposito
- 29 aprile 1991
- Data di decisione
- 22 aprile 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:181
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 2, n. 11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 17151
Come gia' piu' volte statuito, e' da escludere che l'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel conferire delega legislativa al Governo per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative in materia tributaria, abbia omesso di definire i relativi principi e criteri direttivi. Secondo la disposizione in questione le norme delegate previste devono essere infatti dirette ad adeguare il sistema sanzionatorio alla riforma tributaria prefigurata dalla legge stessa (art. 10, primo comma), e quindi i principi e i criteri direttivi prescritti per la riforma nel suo complesso costituiscono un preciso quadro di riferimento anche per le sanzioni. Inoltre - a parte le ulteriori indicazioni specifiche, che non mancano nell'articolo - le scelte affidate al Governo non sono certo rimesse alla piena discrezionalita' dello stesso, restando vincolate per un verso all'obiettivo del "perfezionamento" del sistema punitivo e per l'altro al criterio che impone di commisurare le sanzioni alla "effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni". (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825). Nello stesso senso: S. nn. 111/1986, 128/1986, 83/1989, O. nn. 45/1988 e 416/1989.
Massima n. 17155
I riferimenti dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, al perfezionamento delle sanzioni amministrative e alla commisurazione delle stesse alla entita' anche soggettiva delle violazioni, sono certo elementi importanti e centrali nella definizione della delega legislativa, ma non tali da imporre al legislatore delegato la previsione di una responsabilita' di carattere strettamente personale e neppure la costruzione di un sistema punitivo conforme a quello disciplinato per le sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non puo' percio' sostenersi - come, nel caso di specie, dal giudice a quo, in base all'assunto che gli obblighi suddetti incombessero al legislatore delegato - che l'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con il rinvio "per quanto non diversamente disposto dal presente decreto" alla legge 29 gennaio 1929, n. 4, consenta agli uffici dell'I.V.A. di irrogare sanzioni di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 76 Cost.).
Massima n. 17156
In base alla legge fallimentare (in particolare agli artt. 43 e 31) il curatore puo' proporre ricorsi davanti al giudice tributario avverso gli avvisi di irrogazione di penalita', ed opporsi all'ammissione del relativo credito al passivo del fallimento e d'altra parte la legislazione tributaria non introduce sul punto regole diverse, ne' si vede come se ne possano desumere dal carattere "personale" (ved. massima B) che la legge delegante - secondo il giudice a quo - avrebbe inteso dare alla responsabilita' tributaria, ma che comunque il legislatore delegato - sempre secondo il giudice a quo - non avrebbe poi conferito. In particolare e' da escludere che dal rinvio dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo alle sanzioni da infliggere per violazioni in materia di I.V.A., alla legge 7 gennaio 1929, n. 633, e dalla relativa giurisprudenza, consolidatasi nell'affermare la natura civilistica dell'obbligazione che nasce dall'irrogazione di una pena pecuniaria e, quindi, l'ammissibilita' al passivo fallimentare del credito derivante dall'illecito tributario anteriore al fallimento, anche nel caso di irrogazione successiva della sanzione, possa farsi discendere la conseguenza che sia impedito al curatore di difendere il patrimonio di cui e' amministratore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
a) manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria);
b) non fondate, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), questioni sollevate dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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