Corte costituzionale

Sentenza n. 181/1991

Corte cost., sent. 29 aprile 1991, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/1991
Data di deposito
29 aprile 1991
Data di decisione
22 aprile 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:181

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17151

Come gia' piu' volte statuito, e' da escludere che l'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel conferire delega legislativa al Governo per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative in materia tributaria, abbia omesso di definire i relativi principi e criteri direttivi. Secondo la disposizione in questione le norme delegate previste devono essere infatti dirette ad adeguare il sistema sanzionatorio alla riforma tributaria prefigurata dalla legge stessa (art. 10, primo comma), e quindi i principi e i criteri direttivi prescritti per la riforma nel suo complesso costituiscono un preciso quadro di riferimento anche per le sanzioni. Inoltre - a parte le ulteriori indicazioni specifiche, che non mancano nell'articolo - le scelte affidate al Governo non sono certo rimesse alla piena discrezionalita' dello stesso, restando vincolate per un verso all'obiettivo del "perfezionamento" del sistema punitivo e per l'altro al criterio che impone di commisurare le sanzioni alla "effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni". (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825). Nello stesso senso: S. nn. 111/1986, 128/1986, 83/1989, O. nn. 45/1988 e 416/1989.

Massima n. 17155

I riferimenti dell'art. 10, secondo comma, n. 11, della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, al perfezionamento delle sanzioni amministrative e alla commisurazione delle stesse alla entita' anche soggettiva delle violazioni, sono certo elementi importanti e centrali nella definizione della delega legislativa, ma non tali da imporre al legislatore delegato la previsione di una responsabilita' di carattere strettamente personale e neppure la costruzione di un sistema punitivo conforme a quello disciplinato per le sanzioni amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non puo' percio' sostenersi - come, nel caso di specie, dal giudice a quo, in base all'assunto che gli obblighi suddetti incombessero al legislatore delegato - che l'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con il rinvio "per quanto non diversamente disposto dal presente decreto" alla legge 29 gennaio 1929, n. 4, consenta agli uffici dell'I.V.A. di irrogare sanzioni di natura diversa da quella prevista dalla legge di delega. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 76 Cost.).

Massima n. 17156

In base alla legge fallimentare (in particolare agli artt. 43 e 31) il curatore puo' proporre ricorsi davanti al giudice tributario avverso gli avvisi di irrogazione di penalita', ed opporsi all'ammissione del relativo credito al passivo del fallimento e d'altra parte la legislazione tributaria non introduce sul punto regole diverse, ne' si vede come se ne possano desumere dal carattere "personale" (ved. massima B) che la legge delegante - secondo il giudice a quo - avrebbe inteso dare alla responsabilita' tributaria, ma che comunque il legislatore delegato - sempre secondo il giudice a quo - non avrebbe poi conferito. In particolare e' da escludere che dal rinvio dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo alle sanzioni da infliggere per violazioni in materia di I.V.A., alla legge 7 gennaio 1929, n. 633, e dalla relativa giurisprudenza, consolidatasi nell'affermare la natura civilistica dell'obbligazione che nasce dall'irrogazione di una pena pecuniaria e, quindi, l'ammissibilita' al passivo fallimentare del credito derivante dall'illecito tributario anteriore al fallimento, anche nel caso di irrogazione successiva della sanzione, possa farsi discendere la conseguenza che sia impedito al curatore di difendere il patrimonio di cui e' amministratore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria);

b) non fondate, in riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), questioni sollevate dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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