Corte costituzionale
Sentenza n. 179/1991
Corte cost., sent. 29 aprile 1991, n. 179
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 179/1991
- Data di deposito
- 29 aprile 1991
- Data di decisione
- 22 aprile 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:179
Norme oggetto del giudizio
- art. 233, comma 1, n. 1, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 17188
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 2/1991.
Massima n. 17189
Il principio secondo il quale la mancata restituzione della cosa sottratta, se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non e' addebitabile al soggetto - in quanto, come riconosciuto dalla Corte, sia riguardo al furto d'uso comune, sia riguardo al furto d'uso militare, non e' possibile, in tal caso, muovere all'agente rimprovero di colpevolezza attinente all'oggettiva mancata restituzione - non puo' essere esteso alla mancata restituzione della cosa dovuta a colpa del soggetto agente, perche' la mancata restituzione e', in tale ultima ipotesi, certamente a lui rimproverabile. Percio' la punibilita' a titolo di furto ordinario (militare) - che ne consegue - della sottrazione della cosa compiuta per farne uso momentaneo, non e' in contrasto con l'art. 27, primo comma, Cost. - giacche' la responsabilita' per colpa e' pur sempre una responsabilita' personale - ne' con l'art. 27, terzo comma, Cost., invocabile nel caso soltanto in collegamento all'art. 27, primo comma - sotto il profilo, cioe', che, ove non fosse rispettato il principio della responsabilita' personale, il che e' stato escluso, le pene non potrebbero tendere alla rieducazione del condannato - e neppure con l'art. 3 Cost. - richiamato a sua volta sotto il profilo della irragionevolezza - non essendo di per se' irragionevole che nella fattispecie assuma rilievo penale anche la condotta colposa del soggetto, e spettando d'altra parte al giudice di merito tenerne conto nella applicazione della pena, che offre comunque nella previsione del furto ordinario (militare) larghi margini di gradualita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 Cost.) - Sulla illegittimita' della punibilita' a titolo di furto ordinario (comune e militare) della sottrazione della cosa compiuta per farne uso momentaneo, quando la mancata restituzione della stessa sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore: S. nn. 1085/1988 e 2/1991; - Sul principio, in generale, della personalita' della responsabilita' penale: S. n. 364/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta, per essere stata già dichiarata la illegittimità costituzionale in parte qua della norma suddetta con sentenza n. 2 del 1991;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, sollevata dallo stesso giudice in relazione agli artt. 27, primo e terzo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione della cosa sottratta dovuta a colpa del soggetto agente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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