Corte costituzionale

Sentenza n. 178/1991

Corte cost., sent. 29 aprile 1991, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/1991
Data di deposito
29 aprile 1991
Data di decisione
22 aprile 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:178

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17147

L'art. 112 Cost., che obbliga il pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale, e' pertinente come parametro per le questioni di legittimita' costituzionale riguardanti il momento dell'iniziativa processuale e l'irretrattabilita' dell'azione, una volta proposta; non ha invece nulla a che vedere con l'incidenza del comportamento degli altri soggetti del processo, nel corso di questo. Non puo' quindi farsi ad esso richiamo per contestare la legittimita' costituzionale della facolta' attribuita al difensore di fiducia dall'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 delle norme di attuazione, di reiterare la richiesta di rinvio del dibattimento per impegni professionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 245, secondo comma, lett. i), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - Riguardo all'art. 112 Cost.: S. nn. 284/1990, 370/1988, 89/1982, 114/1982.

Massima n. 17148

La possibile reiterazione delle richieste di rinvio del dibattimento per altri impegni professionali da parte dell'unico difensore di fiducia, pur rendendo possibili espedienti dilatori, non ostacola l'esercizio della giurisdizione in quanto la norma denunciata (art. 486, quinto comma, cod. proc. pen.) non preclude al giudice una valutazione comparativa, ne' un giudizio di priorita' anche in mancanza di criteri e principi prefissati e selettivi. Questo puo' difatti essere compiuto dal giudice, secondo canoni di ragionevolezza, in sede di esame comparativo delle situazioni messe a confronto, dovendosi anche tener conto che tali canoni andranno sempre piu' ad arricchirsi in conseguenza di una piu' prolungata pratica giurisprudenziale, nella quale del resto, gia' qualche indicazione in proposito (come quella della priorita' della notifica dell'avviso al difensore) e' stata fornita dalla giurisprudenza della Cassazione. E d'altra parte il rifiuto, da parte del giudice del dibattimento, di riconoscere la legittimita' dell'impedimento, deve ritenersi impugnabile, per violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, innanzi al giudice superiore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245, secondo comma, lett. i), del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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