Corte costituzionale
Sentenza n. 178/1991
Corte cost., sent. 29 aprile 1991, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/1991
- Data di deposito
- 29 aprile 1991
- Data di decisione
- 22 aprile 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:178
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17147
L'art. 112 Cost., che obbliga il pubblico ministero all'esercizio dell'azione penale, e' pertinente come parametro per le questioni di legittimita' costituzionale riguardanti il momento dell'iniziativa processuale e l'irretrattabilita' dell'azione, una volta proposta; non ha invece nulla a che vedere con l'incidenza del comportamento degli altri soggetti del processo, nel corso di questo. Non puo' quindi farsi ad esso richiamo per contestare la legittimita' costituzionale della facolta' attribuita al difensore di fiducia dall'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 delle norme di attuazione, di reiterare la richiesta di rinvio del dibattimento per impegni professionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 112 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., in relazione all'art. 245, secondo comma, lett. i), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). - Riguardo all'art. 112 Cost.: S. nn. 284/1990, 370/1988, 89/1982, 114/1982.
Massima n. 17148
La possibile reiterazione delle richieste di rinvio del dibattimento per altri impegni professionali da parte dell'unico difensore di fiducia, pur rendendo possibili espedienti dilatori, non ostacola l'esercizio della giurisdizione in quanto la norma denunciata (art. 486, quinto comma, cod. proc. pen.) non preclude al giudice una valutazione comparativa, ne' un giudizio di priorita' anche in mancanza di criteri e principi prefissati e selettivi. Questo puo' difatti essere compiuto dal giudice, secondo canoni di ragionevolezza, in sede di esame comparativo delle situazioni messe a confronto, dovendosi anche tener conto che tali canoni andranno sempre piu' ad arricchirsi in conseguenza di una piu' prolungata pratica giurisprudenziale, nella quale del resto, gia' qualche indicazione in proposito (come quella della priorita' della notifica dell'avviso al difensore) e' stata fornita dalla giurisprudenza della Cassazione. E d'altra parte il rifiuto, da parte del giudice del dibattimento, di riconoscere la legittimita' dell'impedimento, deve ritenersi impugnabile, per violazione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, innanzi al giudice superiore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245, secondo comma, lett. i), del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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