Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1991

Corte cost., sent. 22 aprile 1991, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/1991
Data di deposito
22 aprile 1991
Data di decisione
8 aprile 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 843 del 21 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 17171

La mancata corresponsione, al titolare di due pensioni, dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione, riconosciuto invece al titolare di pensione che presti lavoro alle dipendenze di terzi, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non puo' giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, sotto il profilo assorbente della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 17, legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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