Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1991

Corte cost., sent. 18 aprile 1991, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/1991
Data di deposito
18 aprile 1991
Data di decisione
8 aprile 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:167

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge n. 97 del 9 aprile 1986

Parametri

Massime

Massima n. 17088

La mancata previsione di un'agevolazione fiscale (nella specie: riduzione dell'aliquota I.V.A.) per l'acquisto di autoveicoli "non adattati" allo scopo di soddisfare l'esigenza del trasporto degli handicappati non in grado di muoversi senza particolari ausili, ma che possono usufruire di veicoli in tutto eguali a quelli utilizzati da soggetti non portatori di handicap, non e' costituzionalmente censurabile, incidendo, tale censura, sulla scelta dei fini di politica sociale che e' demandata esclusivamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dell'art. 1, primo comma, legge 9 aprile 1986, n. 97).

Massima n. 17089

Benche' appaia plausibilmente formulata in relazione ai parametri costituzionali invocati, va ritenuta inammissibile la censura avanzata contro la limitazione dell'agevolazione fiscale ai soli acquirenti di autoveicoli "adattati negli organi di guida", con ingiustificata trascuranza di tutte le ipotesi di veicoli diversamente "adattati" per il trasporto degli handicappati (che non hanno conseguito o non possono conseguire - magari per handicaps piu' gravi - la patente, ma hanno nondimeno esigenze di trasporto mediante veicoli adattati), in quanto sollecita un intervento della Corte diretto, attraverso la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma nella parte in cui non estende il beneficio alle cessioni di veicoli riguardanti i portatori di handicap non titolari di patente F. Va infatti lasciato al legislatore dettare in materia una disciplina articolata con riferimento alle varie ipotesi di adattamento dei veicoli a seconda dei vari tipi di handicap, e delle possibili garanzie per assicurare che i veicoli "adattati" siano destinabili, o effettivamente destinati, al trasporto di handicappati. Allo stesso legislatore, comunque, va rivolta in tal senso viva raccomandazione per un intervento risolutore, in adempimento del voto espresso nell'ordine del giorno approvato dalla Camera nella seduta del 2 aprile 1986. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97.)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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