Corte costituzionale
Sentenza n. 167/1991
Corte cost., sent. 18 aprile 1991, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/1991
- Data di deposito
- 18 aprile 1991
- Data di decisione
- 8 aprile 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 97 del 9 aprile 1986
Parametri
Massime
Massima n. 17088
La mancata previsione di un'agevolazione fiscale (nella specie: riduzione dell'aliquota I.V.A.) per l'acquisto di autoveicoli "non adattati" allo scopo di soddisfare l'esigenza del trasporto degli handicappati non in grado di muoversi senza particolari ausili, ma che possono usufruire di veicoli in tutto eguali a quelli utilizzati da soggetti non portatori di handicap, non e' costituzionalmente censurabile, incidendo, tale censura, sulla scelta dei fini di politica sociale che e' demandata esclusivamente alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dell'art. 1, primo comma, legge 9 aprile 1986, n. 97).
Massima n. 17089
Benche' appaia plausibilmente formulata in relazione ai parametri costituzionali invocati, va ritenuta inammissibile la censura avanzata contro la limitazione dell'agevolazione fiscale ai soli acquirenti di autoveicoli "adattati negli organi di guida", con ingiustificata trascuranza di tutte le ipotesi di veicoli diversamente "adattati" per il trasporto degli handicappati (che non hanno conseguito o non possono conseguire - magari per handicaps piu' gravi - la patente, ma hanno nondimeno esigenze di trasporto mediante veicoli adattati), in quanto sollecita un intervento della Corte diretto, attraverso la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma nella parte in cui non estende il beneficio alle cessioni di veicoli riguardanti i portatori di handicap non titolari di patente F. Va infatti lasciato al legislatore dettare in materia una disciplina articolata con riferimento alle varie ipotesi di adattamento dei veicoli a seconda dei vari tipi di handicap, e delle possibili garanzie per assicurare che i veicoli "adattati" siano destinabili, o effettivamente destinati, al trasporto di handicappati. Allo stesso legislatore, comunque, va rivolta in tal senso viva raccomandazione per un intervento risolutore, in adempimento del voto espresso nell'ordine del giorno approvato dalla Camera nella seduta del 2 aprile 1986. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97.)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente e redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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