Corte costituzionale
Sentenza n. 16/1991
Corte cost., sent. 18 gennaio 1991, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/1991
- Data di deposito
- 18 gennaio 1991
- Data di decisione
- 11 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 44 del 25 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 16812
L'art. 26, primo comma, della legge della Regione Lombardia 25 maggio 1983, n. 44, prevedente la destituzione automatica dell'impiegato a seguito di condanna penale in giudicato, non e' stato travolto dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 971/1988, dell'analoga norma dell'art. 85, lett. a, dello Statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3 del 1957). E poiche' l'abrogazione dell'indicato art. 26, primo comma, da parte dell'art. 2 della legge regionale 13 febbraio 1990, n. 10, operando solo 'ex nunc', non ha tolto efficacia ai provvedimenti di destituzione - come quello oggetto del giudizio a quo - emanati in precedenza in base alla norma abrogata, deve riconoscersi rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata su di essa. Ne' possono indurre a diverso avviso la norma transitoria che al dipendente "destituito di diritto" consente soltanto di chiedere, ma non certo di ottenere immediatamente, la riammissione in servizio, e neppure quella dell'art. 2, terzo comma, della stessa legge regionale n. 10 del 1990, secondo cui quando (come nel caso di specie) vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia se non revocata, giacche' cio' non influirebbe sulla posizione giuridica di impiegato in costanza di rapporto di servizio, sia pure sospeso, sicuramente piu' favorevole di quella di impiegato destituito. - S. n. 971/1988.
Massima n. 16820
Come gia' affermato e ribadito, l'automatismo della sanzione della "destituzione" colpisce senza alcuna distinzione la molteplicita' dei comportamenti punibili nell'area dello stesso illecito penale, il che offende quel principio di proporzione, che e' alla base della razionalita' che domina il principio di uguaglianza, e postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto, che solo il procedimento disciplinare consente attraverso la valutazione dei comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito disciplinare. In quanto prevede tale automatismo della massima sanzione, anche l'art. 26, primo comma, lett. a) della legge della Regione Lombardia 25 maggio 1983, n. 44, va dunque dichiarato illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., assorbito il profilo di incompatibilita' relativo all'art. 97 Cost., giacche' in questi casi alla base dell'offesa ai valori di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione c'e' pur sempre quell'inadeguatezza al caso concreto che sostanzia la violazione del principio di eguaglianza. - S. nn. 971/1988 e 40/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lett. a), della legge regionale della Lombardia 25 maggio 1983, n. 44.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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