Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1991

Corte cost., sent. 12 aprile 1991, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
148/1991
Data di deposito
12 aprile 1991
Data di decisione
8 aprile 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • decreto del Ministro dell'ambiente del 26 luglio 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17185

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale che, riguardo alla ripartizione delle competenze statali e regionali in materia di parchi e riserve naturali d'interesse nazionale, si e' venuta formando, in assenza della prevista legge-quadro, sulla base dell'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, mentre devono ritenersi trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali, anche d'importanza nazionale, resta riservata allo Stato una serie di poteri finalizzati all'assicurazione dell'unitarieta' di struttura e di funzionamento dei parchi nazionali: in particolare, il potere di individuare i nuovi territori da destinare a parchi o a riserve di rilevanza nazionale o interregionale (potere espressamente previsto dall'art. 83, quarto comma, del d.P.R. cit.), l'istituzione degli stessi parchi o riserve, nonche' la determinazione dei relativi confini e degli elementi costitutivi del parco medesimo. In una tale ottica, poiche' il piano del parco costituisce un atto afferente al livello di gestione del parco stesso, va escluso che esso possa rientrare tra le competenze statali, giacche' rispetto ad esso lo Stato possiede soltanto poteri di direttiva, da esercitare nell'ambito della funzione governativa d'indirizzo e di coordinamento, e non gia' poteri di codeterminazione nella forma di proposta ministeriale da sottoporre all'intesa delle regioni interessate. (Fattispecie concernente ricorso per conflitto di attribuzioni tra la Regione Toscana e lo Stato in relazione al decreto del Ministro dell'Ambiente 26 luglio 1990, contenente direttive e criteri generali per la redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, dichiarato peraltro inammissibile perche' non avente per oggetto l'atto direttamente invasivo della competenza regionale). - S. nn. 223/1984, 344/1987, 1029/1988, 1031/1988.

Massima n. 17186

La richiesta - formulata nel ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Toscana in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990 - che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato il potere di dettare direttive e criteri generali in ordine alla redazione del piano del Parco dell'Arcipelago toscano, deve ritenersi inammissibile. L'attribuzione della competenza contestata, consistente in un potere di proposta in ordine alla redazione del piano del parco (da sottoporre all'intesa con le regioni interessate) con la posizione di direttive e criteri generali, e' infatti contenuta nella delibera CIPE del 5 agosto 1988, non impugnata dalla ricorrente. Del pari inammissibile e' la contestazione, avanzata in subordine, secondo la quale il decreto impugnato configurerebbe un esercizio contrario alla legge di un potere statale diretto a menomare competenze costituzionalmente assegnate alle regioni, giacche' le direttive contenute nel decreto sono rivolte non alla regione, ma unicamente ai professionisti interessati a partecipare alla presentazione delle offerte tecnico-economiche per la redazione del progetto del piano. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990). - Sulla inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto nei confronti di atto non direttamente invasivo delle competenze rivendicate: S. nn. 63/1965, 140/1970, 28/1979 e 337/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 26 luglio 1990, intitolato "Direttive e criteri generali per la redazione del piano del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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