Corte costituzionale
Sentenza n. 142/1991
Corte cost., sent. 5 aprile 1991, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/1991
- Data di deposito
- 5 aprile 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 2120, comma 8, lett. b), codice civile
- art. 1, legge n. 297 del 29 maggio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 17030
Qualora le disposizioni di un regolamento, opposte nel giudizio a quo alla pretesa del ricorrente, siano meramente riproduttive di una norma di legge, la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti di questa deve ritenersi pregiudiziale, e percio' rilevante, nello stesso giudizio, non essendo dubbio che la dichiarazione di illegittimita' della norma di legge comporterebbe la inapplicabilita' delle disposizioni regolamentari. (Nel caso di specie si era eccepita la inamissibilita' per irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione della anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa nell'ipotesi di acquisto in itinere, per il motivo che la richiesta del ricorrente era stata respinta dall'E.N.P.A.I.A. in base all'art. 5 del Regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983, norma come tale sottratta al giudizio di costituzionalita' delle leggi. Secondo la sentenza e' indifferente che tale disposizione sia da considerarsi atto di normazione secondaria, o atto di autonomia privata, e quindi, per effetto della eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma di legge impugnata, inapplicabile ex art. 5 legge 20 marzo 1965, All. E, o, rispettivamente, parzialmente invalido.)
Massima n. 17031
La rigidita' lessicale del precetto legale e la normativa, contestuale ma chiaramente diversa, della concorrente ipotesi della anticipazione della indennita' di fine rapporto quando ad essa si faccia ricorso per eventuali "spese sanitarie", non consentono di discostarsi, nella interpretazione dell'art. 2120, ottavo comma, lett. b), come novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dall'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale per l'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa sono requisiti necessari la "completa realizzazione dell'acquisto definitivo formalmente documentato al momento della richiesta di anticipazione" e quindi l'atto notarile da allegarsi a fondamento della richiesta, talche' non e' sufficiente un acquisto meramente in itinere.
Massima n. 17032
Riguardo all'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 2120, ottavo comma, lett. b) cod. civ. - come novellato dal'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 - rientra nella piena discrezionalita' del legislatore dimensionare in termini piu' o meno ampi la portata dell'istituto, che legittimamente avrebbe potuto non essere affatto previsto (come non lo era nel precedente regime dell'indennita' di anzianita'). Ma nell'esercizio di tale ampia discrezionalita' il legislatore deve essere rispettoso dei precetti costituzionali.
Massima n. 17033
L'art. 2120, ottavo comma, lett. b), del codice civile, novellato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nel richiedere, ai fini dell'anticipazione parziale del trattamento di fine rapporto finalizzato all'acquisto della prima casa, il definitivo acquisto del bene documentato in atto notarile (v. massima B), contrasta con il canone di eguaglianza e razionalita' che discende dall'art. 3 Cost.. Cosi' come regolata dalla norma in questione, infatti, l'anticipazione non e' in concreto idonea a soddisfare la "necessita' dell'acquisto", che pure e' il fine perseguito dal legislatore. Eppertanto il requisito della definitivita', a parte l'elemento di alea che introduce perche' il lavoratore che aspira all'anticipazione deve perfezionare l'acquisto prima ancora di sapere se e in che misura l'anticipazione gli sara' concessa, non garantisce una pari opportunita' dei lavoratori per i quali l'anticipazione del trattamento di fine rapporto - la cui natura di retribuzione differita risulta accentuata nella legge n. 297 del 1982 - sia determinante per l'acquisto dell'alloggio, rispetto ai lavoratori che, dotati di maggiori dsisponibilita' economiche, siano anche senza l'anticipazione in grado di effettuarlo, e mal si concilia quindi con la rilevanza costituzionale, gia' evidenziata dalla Corte, della tutela dell'abitazione quale bene primario. Ne' ad escludere la incostituzionalita' della norma vale il fatto che la contrattazione collettiva, in base alla previsione (di clausole di miglior favore) dello stesso art. 2120, undicesimo comma, puo' consentire l'erogazione dell'anticipazione anche in caso di acquisto in itinere. Percio' - assorbito il profilo svolto in relazione all'art. 45 Cost. - l'art. 1, ottavo comma, lett. b) cod. civ. va dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione dell'anticipazione dell'indennita' di fine rapporto in ipotesi di acquisto anche non definitivo, e quindi in itinere, comprovato con mezzi diversi dall'atto notarile purche' idonei, nella congruenza con le fattispecie acquisitive ipotizzabili, a dimostrare l'effettivita' dell'operazione negoziale in corso. - Sull'abitazione come bene primario: S. nn. 217/1988 e 404/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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