Corte costituzionale
Sentenza n. 136/1991
Corte cost., sent. 29 marzo 1991, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 136/1991
- Data di deposito
- 29 marzo 1991
- Data di decisione
- 18 marzo 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 30, decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 17020
Rientra nella discrezionalita' del legislatore regolare, in ordine ai fini che intende perseguire, il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina (salvo il divieto di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione), dettando norme transitorie intese a mantenere ferme tutte o alcune delle disposizioni nuove e, in particolare, a stabilire la sorte dei processi in corso a tale data e i limiti della applicabilita' ad essi delle sopravvenute norme processuali. - S. nn. 301/1986, 190/1988, 277/1990; O. nn. 180/1990 e 419/1990.
Massima n. 17021
Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di disposizioni di carattere transitorio, il legislatore delegato ha stabilito, riguardo ai procedimenti a carico di minori, di assicurare l'immediata operativita', anche in quelli destinati a proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, soltanto ad alcuni istituti (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; sospensione del processo e messa alla prova; dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova; sanzioni sostitutive), ritenuti, evidentemente, particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile. Pertanto il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la norma relativa all'inammissibilita' dell'azione civile e' scelta che non puo' in alcun modo ritenersi viziata da irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 30 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 272.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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