Corte costituzionale

Sentenza n. 136/1991

Corte cost., sent. 29 marzo 1991, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/1991
Data di deposito
29 marzo 1991
Data di decisione
18 marzo 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
  • art. 30, decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
  • art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
  • art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
  • art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 17020

Rientra nella discrezionalita' del legislatore regolare, in ordine ai fini che intende perseguire, il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina (salvo il divieto di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione), dettando norme transitorie intese a mantenere ferme tutte o alcune delle disposizioni nuove e, in particolare, a stabilire la sorte dei processi in corso a tale data e i limiti della applicabilita' ad essi delle sopravvenute norme processuali. - S. nn. 301/1986, 190/1988, 277/1990; O. nn. 180/1990 e 419/1990.

Massima n. 17021

Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di disposizioni di carattere transitorio, il legislatore delegato ha stabilito, riguardo ai procedimenti a carico di minori, di assicurare l'immediata operativita', anche in quelli destinati a proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, soltanto ad alcuni istituti (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; sospensione del processo e messa alla prova; dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova; sanzioni sostitutive), ritenuti, evidentemente, particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile. Pertanto il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la norma relativa all'inammissibilita' dell'azione civile e' scelta che non puo' in alcun modo ritenersi viziata da irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 30 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 272.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze