Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1991

Corte cost., sent. 29 marzo 1991, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/1991
Data di deposito
29 marzo 1991
Data di decisione
18 marzo 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 193 del 31 maggio 1984
  • art. 5, comma 5, legge n. 48 del 29 febbraio 1988
  • art. 16, legge n. 155 del 23 aprile 1981
  • decreto-legge n. 536 del 30 dicembre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 17071

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1989, con la quale si e' dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 193/1984 e 16 della legge n. 155/1981, nella parte in cui non riconosceva alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento, l'accreditamento contributivo fino a 60 anni, come al lavoratore, in tal senso disattendendosi ogni riferimento alla diversa eta' pensionabile dell'uomo e della donna, discende che anche il combinato disposto delle suddette norme (quale risulta dalla suddetta dichiarazione di incostituzionalita' in parte qua) e dell'art. 5, quinto comma, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, va inteso nel senso che assicura alle lavoratrici del settore siderurgico, in caso di prepensionamento, un accreditamento contributivo pari nel massimo a quello assicurato ai lavoratori dello stesso settore nell'evenienza del prepensionamento, vale a dire pari nel massimo a 10 anni: in tal modo, cosi' interpretandosi le norme, va esclusa lesione degli art. 3, primo comma, e 37 Cost., non sussistendo ne' disparita' di trattamento tra lavoratori e lavoratrici, ne' illegittima concessione di benefici per i primi non estesi anche alle seconde. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 legge 23 aprile 1981, n. 155, 1 legge 31 maggio 1986 (recte: 1984), n. 193, e 5, quinto comma, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37 Cost.). - S. n. 371/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37 della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 16, legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), dell'art. 1, legge 31 maggio 1986 (recte: 1984), n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI s.p.a.) e dell'art. 5, quinto comma, decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, come sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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